Studentessa si frattura il polso durante l'ora di motoria: prima il risarcimento, poi la svolta dei giudici
- La Redazione

- 3 ore fa
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Una quattordicenne scivola e si fa male al polso. La giustizia ribalta il verdetto iniziale e impone alla famiglia di restituire i soldi dell'assicurazione: se l'insegnante è…

La protagonista della vicenda è una studentessa di quasi quattordici anni che, mentre si trovava all'interno della palestra scolastica, è scivolata improvvisamente a terra riportando la frattura del polso sinistro. I genitori, convinti che l'istituto non avesse garantito un'adeguata sicurezza per proteggere la figlia, hanno intrapreso subito un'azione legale contro l'amministrazione.
In una prima fase giudiziaria la famiglia era persino riuscita a vincere la causa, ottenendo che la compagnia assicuratrice della scuola ripagasse il danno fisico e le spese mediche. La situazione si è però totalmente capovolta nel successivo grado di giudizio, in cui lo Stato è riuscito a far valere le proprie ragioni dimostrando di non avere colpe. Secondo i giudici, una caduta accidentale avvenuta durante l'attività motoria può rientrare tra gli eventi imprevedibili connessi alla normale pratica sportiva.
Per scagionarsi dalle accuse, alla scuola è sufficiente dimostrare che l'esercitazione non presenta pericoli eccessivi e il docente di motoria è regolarmente al suo posto, attento e vigile sulla classe. Dimostrato ciò, un inciampo viene considerato un puro caso fortuito. Una caduta così repentina impedisce all'insegnante qualsiasi tipo di intervento preventivo. Punire la scuola per un simile imprevisto, hanno osservato i giudici, significherebbe di fatto paralizzare l'insegnamento dell'educazione fisica. Lo sport comporta dei rischi: è un dato di fatto.
A concludere la vicenda, risalente al 14 aprile 2018 e consumatasi in una scuola media di Castellammare di Stabia, è stato il Tribunale di Napoli, con la sentenza numero 10945 depositata alla fine dello scorso giugno. I giudici partenopei hanno annullato il precedente pronunciamento del Giudice di Pace di Torre Annunziata, intimando alla famiglia della giovane di riconsegnare alla compagnia assicurativa i 5.631,59 euro precedentemente incassati, maggiorati degli interessi legali. I magistrati hanno inoltre chiarito che, ai sensi dell'articolo 61 della Legge 312 del 1980, l'unico soggetto legittimato a rispondere in tribunale per i danni subìti dagli alunni statali è direttamente il Ministero dell'Istruzione, richiamando peraltro le indicazioni della Cassazione (sentenza n. 14216 del 2018) sull'assoluta imprevedibilità del fatto.
di Leandro Castagna
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