INTERPELLO, ABBANDONO DI SERVIZIO: SANZIONI PREVISTE IN MERITO? QUALI REGOLE APPLICABILI? FACCIAMO CHIAREZZA
- La Redazione
- 8 ott 2024
- Tempo di lettura: 2 min
In relazione all'interpello si pongono alcune perplessità in merito al suo funzionamento: più in particolare ci si chiede quali siano le sanzioni nelle quali si incorre in caso di...

In relazione all'interpello si pongono alcune perplessità in merito al suo funzionamento: più in particolare ci si chiede quali siano le sanzioni nelle quali si incorre in caso di abbandono di servizio, una volta accettata una cattedra tramite questo canale.
In molti, erroneamente, essendo l’interpello al di fuori delle graduatorie, sono convinti che sia l'accettazione della supplenza che l'abbandono della stessa non determini alcuna ripercussione.
In realtà l'Ordinanza Ministeriale 88/2024, seppur implicitamente, prevede che le stesse regole delle graduatorie d'istituto si applichino anche nel medesimo caso.
Alcuni aspiranti, infatti, pensano di poter lasciare una supplenza da interpello in qualsiasi momento senza incorrere in alcuna conseguenza.
Tuttavia, invece, trovano applicazione le stesse regole previste per l’abbandono di servizio da graduatorie d’istituto, così come si desume proprio dall'Ordinanza Ministeriale 88/2024.
Più nello specifico l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione sia per l’a.s 2024/25 che 2025/26.
Non è prevista l'applicazione di sanzioni solo nell'ipotesi in cui si lasci una supplenza breve per una al 30 giugno o 31 agosto; mentre permangono le sanzioni se si abbandona una supplenza breve per una più lunga.
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