La legge 16 settembre 2021, n. 125 proroga al 2022 le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, già in essere per il 2020 e il 2021.
La norma dispone che le società in fallimento o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS ), e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.
Gli esoneri sono riconosciuti anche per l’annualità 2022 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro.
L’INPS, con il messaggio 29 marzo 2022, n. 1400, fornisce le istruzioni operative per accedere agli sgravi.
di VALENTINA ZIN
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