Edilizia scolastica, adeguamento antincendio: pubblicato il decreto con scadenze differenziate al 2027 e misure di mitigazione del rischio
- La Redazione

- 23 apr
- Tempo di lettura: 3 min
Edilizia scolastica e adeguamento antincendio: il decreto 31 marzo 2026 introduce scadenze differenziate al 2027 e misure di sicurezza transitorie per le scuole non a norma.

Nuove indicazioni per la sicurezza degli edifici scolastici arrivano con la pubblicazione del decreto interministeriale del 31 marzo 2026, che dà attuazione alla proroga fissata dal Milleproroghe 2025 per l’adeguamento alle norme antincendio.
Il provvedimento definisce tempi e modalità per completare gli interventi ancora necessari, introducendo un percorso scandito in più fasi e accompagnato da misure temporanee di gestione del rischio.
L’obiettivo è garantire condizioni di maggiore sicurezza per studenti e personale, pur tenendo conto delle criticità ancora presenti in molte strutture scolastiche.
Ecco quanto segue nella nota:
"Il Decreto Milleproroghe 2025 (Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, art. 5, comma 4-ter), convertito con modifiche nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha introdotto la proroga per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici, fissando al 31 dicembre 2027 la nuova scadenza. La stessa norma (comma 4-quater del citato articolo 5) ha altresì previsto l’adozione di un decreto del Ministro dell'Interno che, di concerto con il MIM, definisca le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio per l’edilizia scolastica nonché le misure gestionali di mitigazione del rischio nelle more dell’attuazione.
In ottemperanza, l’8 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale 31 marzo 2026 “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”.
In sintesi, l’Articolo 1 stabilisce le scadenze per l'adeguamento antincendio delle scuole non ancora a norma, prevedendo un cronoprogramma in due fasi:
Fase 1 - entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto: presentazione della segnalazione certificata di inizio attività “parziale” ai Vigili del Fuoco, attestante l’attuazione dei requisiti minimi essenziali (illuminazione di sicurezza, impianti di allarme/diffusione sonora, estintori, segnaletica e norme di esercizio);
Fase 2 - entro il 31 dicembre 2027: completamento totale dei lavori e presentazione della segnalazione certificata di inizio attività “finale” ai Vigili del Fuoco.
L’Articolo 2 indica le misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio che le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari degli edifici devono individuare nelle more del completamento dei lavori di adeguamento, nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, il comma 3 fornisce, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure da adottare in relazione a:
- gestione degli spazi: limitare il carico d'incendio, eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste e garantire che l'affollamento dell’attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente;
- sorveglianza e controllo: attuare una vigilanza costante, documentata nel registro dei controlli, e potenziare il numero di addetti antincendio (anche esterni);
- formazione ed esercitazioni: informare i lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio ed effettuare almeno due esercitazioni antincendio all'anno in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa;
- documentazione: aggiornare la valutazione del rischio incendio e il piano di emergenza, tenendoli sempre a disposizione delle autorità".
di LA REDAZIONE




.jpg)
.jpg)


















%20(2).jpg)
.jpg)

%20(2).jpg)




















.jpg)
Commenti