L’attribuzione delle supplenze è regolamentata dall'Ordinanza Ministeriale numero 112 del 6 maggio 2022.
Nella suddetta Ordinanza vengono specificati i tipi di supplenze:
supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti (ad esempio malattia e maternità).
Sia le supplenze annuali (al 31/08) che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (al 30/06) sono attribuite attingendo da GAE (Graduatorie ad esaurimento) e GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze).
Qualora le GPS risultassero esaurite si attinge alle GI (Graduatorie d’Istituto).
Per quanto riguarda invece le supplenze temporanee per ogni altra necessità vengono attribuite direttamente alle graduatorie di istituto.
Un docente, come viene chiaramente scritto nell’OM 112, può lasciare il conferimento della supplenza attribuita in graduatoria d'istituto per una supplenza al 30/06 o al 31/08.
“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 30/06 o 31/08”.
di VALENTINA ZIN
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