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Docenti e ATA, presa di servizio e firma del contratto: la carta d’identità cartacea è ancora valida? Cosa cambia dal 3 agosto 2026

Dal 3 agosto 2026 il documento cartaceo cessa di essere valido, ma il decreto introduce alcune eccezioni fino al 31 gennaio 2027. Cosa devono sapere docenti, ATA e...

L'avvio del nuovo anno scolastico per docenti e personale ATA coincide con la presa di servizio e la firma dei contratti individuali di lavoro. In questo scenario, le segreterie scolastiche sono tenute ad applicare le ultime disposizioni sull'identificazione del personale, prestando attenzione all'uso del documento cartaceo condizionato dal Regolamento UE 2025/1208.

Se la normativa europea ha fissato al 3 agosto 2026 la cessazione della validità della carta d’identità cartacea, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documentosul territorio nazionale il Decreto Legge n. 108 del 26 giugno 2026 ne ha salvaguardato l’utilizzo per alcune specifiche finalità. Questo provvedimento ha introdotto un regime transitorio volto a scongiurare il blocco delle procedure amministrative. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto, il documento cartaceo non scaduto può continuare a essere utilizzato, nelle more del rilascio della Carta d’Identità Elettronica e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, per il riconoscimento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e per le altre specifiche finalità indicate dalla norma. Dopo il 3 agosto 2026 non può invece essere utilizzato per l’espatrio.

Di conseguenza, nelle more del rilascio della CIE, la carta d'identità cartacea non scaduta può essere utilizzata per l'identificazione nell’ambito della presa di servizio e della sottoscrizione del contratto con l’istituzione scolastica, in quanto Pubblica Amministrazione. Le segreterie scolastiche possono quindi utilizzare il documento cartaceo per il riconoscimento del personale, nel rispetto delle condizioni e del limite temporale stabiliti dall’articolo 11, sia per le supplenze annuali fino al 31 agosto sia per gli incarichi fino al termine delle attività didattiche.


La validità del contratto rimane inalterata anche se il documento d'identità dovesse arrivare a scadenza nel corso dell'anno scolastico, poiché la successiva scadenza del documento utilizzato per l’identificazione non determina la perdita di efficacia di un contratto già regolarmente sottoscritto. L'eventuale rinnovo del documento non pregiudica l'assunzione; la scuola potrà eventualmente richiedere l’aggiornamento della documentazione acquisita agli atti. Per chi ha già avviato le pratiche di rinnovo, la ricevuta della richiesta della Carta d'Identità Elettronica costituisce un valido documento temporaneo di riconoscimento. Come stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2019, questo modulo può essere utilizzato come documento di riconoscimento, anche attraverso la verifica prevista dall’applicazione Ve.Do. Rimane comunque consigliabile pianificare la sostituzione definitiva, considerata la scadenza, fissata al 31 gennaio 2027, dell’utilizzo derogatorio della carta d’identità cartacea previsto dall’articolo 11.

di Leandro Castagna

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