Congedo parentale, docenti e ATA possono assentarsi fino ai 14 anni del figlio: quanti mesi spettano a madre e padre
La Legge di Bilancio 2026 ha esteso da 12 a 14 anni il limite per utilizzare il congedo parentale. Ma attenzione: madre e padre non hanno lo stesso tetto individuale ...

Anche docenti e ATA possono richiedere il congedo parentale? E quali sono le differenze tra ciò che spetta alla madre e ciò che spetta al padre?
La domanda è tutt'altro che banale, perché dietro il congedo parentale ci sono regole diverse a seconda del genitore, limiti individuali e un limite complessivo della coppia. E dal 2026 c'è anche una novità importante che riguarda l'età del figlio.
Sì, anche docenti e personale ATA possono usufruire del congedo parentale. E oggi possono farlo fino al compimento dei 14 anni del figlio.
La novità riguarda il periodo entro il quale il congedo può essere utilizzato.
Congedo parentale fino a 14 anni: cosa è cambiato nel 2026
L'estensione del limite da 12 a 14 anni è stata introdotta dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la Legge di Bilancio 2026.
La disposizione ha modificato gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
L'INPS ha successivamente fornito le indicazioni operative, confermando che per i lavoratori dipendenti il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a partire dalla fine del congedo di maternità per la madre e dalla nascita per il padre.
La nuova regola si applica ai periodi di congedo fruiti dal 1° gennaio 2026. Per i periodi fruiti fino al 31 dicembre 2025 resta invece il precedente limite dei 12 anni.
In caso di adozione o affidamento, il congedo può essere fruito entro 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia, fermo restando il limite del raggiungimento della maggiore età.
Attenzione: non sono aumentati i mesi
È questo il punto sul quale è facile fare confusione.
Passare da 12 a 14 anni non significa avere mesi in più di congedo.
Significa avere due anni in più di tempo per utilizzare i mesi spettanti.
I limiti di durata previsti dalla normativa restano infatti invariati: 6 mesi per ciascun genitore, con la possibilità per il padre di arrivare a 7 mesi se usufruisce di almeno 3 mesi di congedo. Il limite complessivo della coppia resta di 10 mesi, elevabile a 11 nelle condizioni previste.
Madre e padre non hanno esattamente lo stesso limite
Ed è qui che arriva la differenza più importante.
La madre può usufruire di un massimo individuale di 6 mesi.
Anche il padre ha un limite ordinario di 6 mesi, ma può arrivare a 7 mesi se fruisce del congedo parentale per almeno tre mesi.
Questa possibilità produce un effetto anche sul limite complessivo della famiglia.
La regola generale prevede infatti 10 mesi complessivi tra i due genitori.
Se il padre raggiunge almeno tre mesi di congedo, il suo limite individuale sale a 7 mesi e quello complessivo della coppia può arrivare a 11 mesi.
Un esempio: come si arriva a 11 mesi
Facciamo un esempio semplice.
Una madre utilizza 4 mesi di congedo parentale.
Il padre utilizza successivamente 7 mesi.
In questo caso la famiglia arriva a 11 mesi complessivi.
Il padre può utilizzare il settimo mese proprio perché ha raggiunto almeno tre mesi di fruizione. Non significa però che gli 11 mesi siano automaticamente disponibili per ogni famiglia. Si tratta del limite massimo complessivo raggiungibile quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
La distinzione è importante perché spesso si parla genericamente di "10 mesi di congedo parentale", senza ricordare la possibilità di arrivare a 11 mesi attraverso la maggiore fruizione del padre.
Il congedo parentale spetta anche a docenti e ATA?
La risposta è Sì. Docenti e personale ATA sono lavoratori dipendenti e rientrano quindi nella disciplina del congedo parentale prevista per questa categoria.
L'estensione a 14 anni introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda infatti i lavoratori dipendenti. L'INPS ha chiarito che la modifica non si estende, con le stesse modalità, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e agli autonomi, per i quali restano applicabili i rispettivi limiti.
Per il personale della scuola, quindi, il cambiamento è concreto: il genitore può avere più tempo a disposizione per utilizzare il congedo, senza che aumenti il numero massimo di mesi spettanti.
E quanto viene pagato?
La disciplina dell'indennità è stata modificata negli ultimi anni dalle varie leggi di Bilancio e prevede periodi che possono essere indennizzati in misura maggiorata rispetto al 30% ordinario, entro determinati limiti e a specifiche condizioni. L'INPS conferma che le maggiorazioni dell'indennità non aumentano il numero complessivo dei mesi di congedo spettanti.
Per il personale scolastico bisogna inoltre considerare le disposizioni contrattuali che possono prevedere un trattamento economico più favorevole per determinati periodi.
Per questo, quando un docente o un ATA valuta di chiedere il congedo, non deve fermarsi alla domanda "quanti mesi mi spettano?", ma deve verificare anche "quale percentuale di retribuzione mi verrà riconosciuta per quei mesi?".
La legge ha semplicemente ampliato la finestra temporale nella quale il genitore può utilizzare il periodo ancora disponibile.
In pratica:
prima: congedo utilizzabile entro i 12 anni;
dal 2026: congedo utilizzabile entro i 14 anni;
mesi spettanti: restano quelli previsti dalla normativa.
La modifica consente quindi alle famiglie di distribuire diversamente nel tempo il periodo di astensione dal lavoro, anche quando le esigenze di cura si presentano diversi anni dopo la nascita.
I limiti sono confermati dall'INPS: la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 ha riguardato la finestra temporale di fruizione, non la durata massima del congedo.
Cosa cambia, in concreto, per un docente o un ATA
Per un lavoratore della scuola la novità può essere particolarmente interessante perché consente di conservare più a lungo la possibilità di utilizzare il congedo.
Un genitore che non abbia esaurito i propri periodi disponibili non deve quindi necessariamente utilizzarli entro il dodicesimo anno di vita del figlio: per i periodi soggetti alla nuova disciplina, la finestra arriva fino ai 14 anni.
Questo può diventare utile, per esempio, quando emergono esigenze familiari durante la scuola primaria o nella fase di passaggio alla scuola secondaria di primo grado.
Il congedo parentale diventa così uno strumento che può essere distribuito nel tempo secondo le esigenze della famiglia, sempre nel rispetto dei limiti individuali e complessivi previsti dalla legge.
La domanda da fare prima di presentare la richiesta
Prima di chiedere il congedo, quindi, è fondamentale verificare almeno quattro elementi:
quanti mesi sono già stati utilizzati dalla madre e dal padre;
quanti mesi restano disponibili per ciascun genitore;
se il padre ha raggiunto i tre mesi necessari per poter arrivare al settimo;
quale trattamento economico spetta per il periodo che si intende utilizzare.
Il nuovo limite dei 14 anni amplia la possibilità di utilizzare il congedo, ma non elimina questi vincoli.
La novità del 2026, dunque, è importante ma va letta nel modo corretto: non ci sono più mesi, c'è più tempo per utilizzare quelli già spettanti.
Per docenti e ATA questo significa poter contare su una finestra temporale più ampia per conciliare lavoro e cura dei figli. E, quando si parla di congedo parentale, la differenza tra 10 e 11 mesi, così come quella tra 6 e 7 mesi per il padre, può diventare tutt'altro che marginale.
di La Redazione
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