DOCENTI: CONTRATTO DA FULL-TIME A PART-TIME PER SECONDO LAVORO? REGOLE E INFO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- La Redazione

- 11 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min
"Il part-time secondo la legge , non potrà essere inferiore al 50% e dovrà comunque essere compatibile con la composizione oraria della propria CDC e le esigenze organizzative... "

L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. Questo è quanto sancito dall’art 25 del CCNL. Entriamo nel dettaglio per scoprire come, avendo requisiti e condizioni, è possibile stipulare contratti in regime part-time.
PER IL PERSONALE NEO-IMMESSO IN RUOLO: La richiesta di part-time deve essere formulata dal DS della scuola assegnata, quindi, dopo l’assunzione in servizio. Il personale in ruolo che inizialmente aveva sottoscritto un contratto full-time può richiedere la trasformazione del contratto a tempo parziale per l’anno scolastico successivo, entro il 15 marzo dell’anno in corso, così come stabilito dall’O.M. n. 55 DEL 13/02/1998.
Il part-time, una volta accordato, avrà una durata di due anni scolastici e si prorogherà automaticamente di anno in anno fin quando il dipendente scolastico non farà richiesta scritta di reintegro a tempo pieno. La stessa dovrà essere prodotta da parte dell’interessato, sempre secondo le modalità e i termini previsti dall’ O.M. n. del 13/02/1998.
COME VENGONO VALUTATE LE RICHIESTE DI PART-TIME? Innanzitutto chiariamo che la trasformazione del contratto in part-time non è automatica ma viene gestita dall’amministrazione interessata. Questo è quanto stabilisce la legge 23 dicembre 1996 n. 662. La trasformazione “può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda”. La valutazione della trasformazione del contratto da parte dell’amministrazione si basa su tre elementi principali:
Disponibilità dei contingenti: Possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno.
Se il dipendente scolastico effettua la richiesta di trasformazione del contratto da full-time a part-time per intraprendere una nuova attività dovrà tener conto di diversi aspetti: Non deve esserci incompatibilità con il lavoro precedente, infatti, la trasformazione del contratto non viene concessa quando l’attività lavorativa, di lavoro subordinato o autonomo, comporti un conflitto di interessi con l’attività svolta dal dipendente pubblico, inoltre, non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica.
L’impatto organizzativo della trasformazione: che può essere negata quando l’accoglimento comprometterebbe la funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione ricoperta dal dipendente.
Da quanto riportato, emerge il dettaglio fondamentale che sottolinea che le amministrazioni non hanno l'obbligo di accogliere la domanda di trasformazione: quindi la domanda viene accolta previa congruità del regime orario e collocazione appropriata della prestazione lavorativa, qualora infatti, ci sia qualunque pregiudizio che mini le funzionalità complessive della scuola, l’Amministrazione può negare la trasformazione in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione.
In caso di non accettazione della domanda, le ragioni dell’amministrazione devono essere motivate per permettere al dipendente di esserne a conoscenza, di presentare una nuova domanda e/o di proseguire con eventuale ricorso legale.
Può esserci anche il caso in cui l'amministrazione è disposta ad accettare la domanda ma con modalità diverse rispetto a quelle proposte dal dipendente, in tal caso, è comunque necessaria una nuova manifestazione di interesse da parte del dipendente.
L’amministrazione che manifesta la volontà di ACCETTAZIONE, fatte tutte le valutazioni del caso, procederà con l’acquisizione al SIDI seguendo questa procedura: Fascicolo Personale Scuola – Personale Comparto Scuola – Gestione Posizioni di Stato – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda.
Una volta che la domanda viene acquisita dal sistema informativo, le scuole dovranno trasmettere i contratti alla Ragioneria Territoriale dello Stato. I contratti saranno ammessi al visto della RTS solo se è stato preventivamente inviato il contratto dell’immissione in ruolo, a tempo indeterminato.
In conclusione, Il part-time secondo la legge , non potrà essere inferiore al 50% e dovrà comunque essere compatibile con la composizione oraria della propria CDC e le esigenze organizzative della scuola.
di LA REDAZIONE
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