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Concorso 'Collegi Universitari - ospitalità residenziale' per l'a.a. 2026/27: domande per l'assegnazione di 477 contributi entro il 30 luglio 2026

I contributi possono essere assegnati per la frequenza dei Collegi, in regime di ospitalità residenziale, da parte dei figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti...

"L'Inps ha pubblicato il bando di concorso "COLLEGI UNIVERSITARI - Ospitalità residenziale" per l'assegnazione di contributi presso i CampusX di Chieti, Roma e Bari, a sostegno della frequenza di corsi universitari di laurea. I contributi possono essere assegnati per la frequenza dei Collegi, in regime di ospitalità residenziale, da parte dei figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, degli iscritti alla Gestione Magistrale e alla Gestione Postelegrafonici.


Nell’anno accademico conclusivo del corso di studi il contributo può essere erogato fino all’effettiva conclusione dell’anno accademico e comunque non oltre il mese di aprile.

L’Inps pone a concorso n. 477 contributi per l’anno accademico 2026/2027 di cui:

  • n. 412 contributi per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

  • n. 50 contributi per la Gestione Magistrale;

  • n. 15 contributi per la Gestione Postelegrafonici.


L’importo massimo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato nei limiti di cui alla seguente tabella:


Requisiti di ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all’art.1, comma 3 e 4, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica. L’eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall’età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all’anno accademico oggetto del bando, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado;


b) essere inoccupati o disoccupati;

c) non aver superato il 26° anno di età alla data di scadenza del bando;

d) non essere stati allontanati da una struttura collegiale per motivi disciplinari o per altre evenienze che abbiano determinato la revoca del beneficio per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria;

e) non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso;

f) non fruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore ad € 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private per l’anno accademico 2026/2027;

g) possono partecipare gli studenti che si iscriveranno al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria o Medicina Veterinaria ai sensi del Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025 (di seguito indicato “semestre filtro”). La loro posizione sarà gestita con disciplina dedicata.


Requisiti di mantenimento del contributo

1. Gli studenti vincitori non devono presentare domanda per gli anni successivi, in quanto ammessi automaticamente per tutta la durata legale del corso di studi universitari, anche nel passaggio da laurea triennale a laurea magistrale purché lo studente si laurei in corso e il passaggio avvenga nella prima data possibile di immatricolazione; in tal caso lo studente conserva il diritto al contributo senza rinnovare la domanda di partecipazione. Rimane fermo l’obbligo di presentare l’istanza di rinnovo di cui ai commi 2,4 e 5 del presente articolo.

2. I requisiti di merito per il mantenimento del contributo per gli anni successivi a quello di ammissione sono quelli previsti nell’allegato 1 inserito nel presente bando.


3. Allo studente viene revocato il contributo qualora:

  • vengano meno i requisiti di cui al precedente articolo 3 punti c) d) e) f) del presente bando. Nel solo caso di durata del corso di laurea superiore a 5 anni si mantiene il contributo fino al 27° anno di età;

  • non abbia superato tutti gli esami relativi all’anno accademico di riferimento, prescritti dalla facoltà (o altra struttura didattica di riferimento) o indicati nel piano di studi individuale approvato, con votazione media non inferiore a 24/30 o con votazione di laurea triennale equivalente: tale requisito deve permanere per tutto il periodo di studio (vedi allegato 1);

  • non abbia provveduto nei termini a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 9;

  • cambi corso di studio, salvo il passaggio da laurea triennale a magistrale e, in caso di semestre filtro, il passaggio a uno dei corsi di area medica e a un corso cosiddetto affine, individuato tra specifiche classi di laurea scientifiche o sanitarie.


Per la determinazione dell’importo del contributo, così come stabilito dal Bando di concorso relativo all’anno accademico da frequentare, entro il 30 giugno di ciascun anno e secondo le modalità di cui all’art. 7, il richiedente dovrà presentare la dichiarazione ISEE per prestazioni universitarie. In caso di mancata presentazione della DSU ai fini dell’Isee universitario, anche in presenza di una DSU ordinaria, entro il predetto termine, allo studente sarà attribuito il valore ISEE massimo previsto dal Bando del relativo anno accademico.


Lo studente vincitore per mantenere il contributo per gli anni accademici successivi dovrà rendere in procedura formale istanza di rinnovo attestante il permanere dei requisiti di cui al Bando di ammissione. Gli studenti vincitori del beneficio iscritti al semestre filtro:

a) qualora abbiano optato per la frequenza del collegio ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a), e risultino iscritti ad un corso universitario, sono assoggettati alla disciplina ordinaria del presente bando anche in caso di mancato superamento del semestre filtro e, ai fini del mantenimento del beneficio, si applicano i requisiti di merito e gli adempimenti previsti per la generalità degli studenti;

b) qualora abbiano optato per la posizione congelata di cui all’art. 9, comma 2, lettera b), l’accesso al beneficio per l’anno successivo è subordinato al superamento del semestre filtro; in caso contrario, non sarà possibile presentare istanza di attivazione per l’anno accademico successivo (equiparata all’istanza rinnovo) e l’interessato dovrà partecipare a nuova procedura concorsuale.


In caso di passaggio da laurea triennale a laurea magistrale occorrerà accedere in procedura ed indicare il nuovo corso di laurea; in caso di trasferimento da un Collegio all’altro lo studente dovrà - entro 10 giorni dal passaggio - accedere in procedura ed indicare il Collegio prescelto ed allegare la nuova documentazione (contratto e fattura). Il trasferimento decorre dal primo giorno del mese successivo. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità riguardo il contenuto della stipula di contratti di ospitalità sottoscritti dagli studenti con i Collegi.


Nel caso lo studente assegnatario del contributo non frequenti il Collegio per partecipare al progetto Erasmus durante l’anno accademico dovrà allegare entro 10 gg dalla notifica della partecipazione da parte dell’Università, oltre alla dichiarazione di adesione al progetto anche la nuova documentazione: la fattura e il contratto rideterminati all’effettiva permanenza in Collegio. Solo in questo caso ha diritto a mantenere il contributo in quello o altro Collegio di merito, al suo rientro in Italia.


Domanda di partecipazione al concorso

La domanda deve essere trasmessa dal beneficiario richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 7 luglio 2026 e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 luglio 2026".


MESSAGGIO INPS:

di La Redazione



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