La richiesta dei precari per avere la Carta del docente vale anche per le supplenze fino al termine delle lezioni, quindi con scadenza i primi giorni di...

La richiesta dei precari per avere la Carta del docente vale anche per le supplenze fino al termine delle lezioni, quindi con scadenza i primi giorni di giugno: lo ha detto lo scorso ottobre la Suprema Corte di Cassazione e adesso lo sostengono anche i giudici del lavoro, come è accaduto qualche giorno fa nel tribunale di Padova dove un insegnante è stato risarcito con 1.500 euro per le tre annualità scolastiche svolte di cui la prima, nel “2020-2021, dal 26/10/2020 al 04/06/2021”. Il giudice di Padova nella sentenza ha spiegato che il docente ha comunque svolto, anche se il contratto non prevedeva la scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, “attività di supplenza di durata complessiva superiore a 180 giorni, e sempre fino al termine delle attività didattiche”.
Nella sentenza emessa dal palazzo di giustizia veneto sono state anche affrontate le motivazioni che hanno portato a tale decisione: nello specifico, si legge che “i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell’Unione e a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l’interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sentenza CGUE, C-177/10, Rosada Santana, punti da 46 a 56, cfr. Cass. n. 16096 del 9 giugno 2021)”. Inoltre, “sulla questione della compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’esclusione dalla fruizione della Carta elettronica da parte del personale docente a tempo determinato è intervenuta la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE”.
“Sulla base di tale premessa – scrive il giudice del lavoro - la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Va quindi considerato che “non appare sussistere alcuna ragione obiettiva, nel significato elaborato dalla Corte di Giustizia, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione di cui si discute”.
Inoltre, a Padova è stato ricordato che “anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Infine, il giudice ha precisato che “dalla lettura dell’art. 1, comma 121 e ss., della Legge n. 107/2015 emerge che la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all’aggiornamento del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività”. Pertanto, “la formazione e l'aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ancora una volta emerge dalle aule di tribunale tutta la mancata considerazione, il modesto rispetto, da parte del legislatore di turno verso l’operato del lavoratore precario. Se la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia europea si sono orientate allo stesso modo, evidenziando gli alti profili discriminanti, verso il personale non di ruolo, della norma che impone la formazione come un obbligo strutturale, viene da chiedersi perché ancora quella norma, contenuta nella Legge 107/2015, a distanza di quasi un decennio dalla sua approvazione debba essere in vigore”.
“Poiché le sentenze dei giudici del lavoro, come è accaduto a Padova, stanno aprendo anche ad altri tipo di supplenze, anche di tipo ‘breve’, laddove si tratti di periodi sufficientemente lunghi nell’arco dell’anno scolastico, è evidente che il ritardo del ravvedimento rischia di costare molto a chi gestisce le casse pubbliche. Noi, come sindacato che tutela i diritti e gli interessi dei lavoratori, in ogni caso consigliamo tutti i precari o ex supplenti che non hanno anche presentato ricorso con Anief il prima possibile: dopo cinque anni dalla sottoscrizione del contratto i tempi per ricorrere in tribunale infatti decadono”, conclude Pacifico.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra istanza rigettata:
- accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della parte
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ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Il Giudice
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