Pacifico: "La Carta del docente va pure ai supplenti. Punto e basta. A dirlo è stata la suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, “ha fissato” una serie “di..."
La Carta del docente va pure ai supplenti. Punto e basta. A dirlo è stata la suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, “ha fissato” una serie “di principi di diritto: ‘La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6’”. Inoltre, “l’importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
I testi sono stati riportati il 12 giugno scorso anche dal giudice del lavoro di Verona, nell’esaminare il ricorso, prodotto dai legali operanti per l’Anief, riguardante una insegnante precaria che ha svolto supplenze annuali dal 2020 ad oggi: la tesi degli avvocati è stata sposata in pieno dal giudice, che ha infatti assegnato i 2 mila euro di Carta del docente, “oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ricorda che i supplenti o ex supplenti possono ancora presentare ricorso con Anief: potranno raggiungere l’obiettivo prefissato, sia pecuniario sia di raggiungimento del senso di giustizia che certi legislatori superficiali hanno praticamente messo in crisi. A pensarla così è anche il Consiglio di Stato, come pure la Corte di Giustizia europea e quindi la Corte di Cassazione: a questo punto, Governo e Parlamento farebbero bene a modificare la norma perché tra rimborsi, pure con interessi, e spese legali allo Stato tutto questo sta costando un salasso”, conclude il presidente nazionale Anief.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;
2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, € 49 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL GIUDICE
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
di LA REDAZIONE
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it