Formazione scuola-lavoro (FSL) e maturità: dal Ministero i chiarimenti sugli Esami di Stato 2025/2026 tra requisiti, deroghe e casi particolari
- La Redazione

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblica un documento con le FAQ sugli Esami di Stato 2025/2026: focus su requisiti di ammissione alla maturità, Formazione scuola-lavoro (FSL), deroghe per casi particolari e indicazioni per le diverse categorie di studenti.

Per l’anno scolastico 2025/2026 arrivano nuovi chiarimenti sugli Esami di Stato del secondo ciclo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti pubblicato un documento che interviene sui principali dubbi interpretativi, offrendo indicazioni operative per scuole e studenti.
Particolare attenzione viene riservata alla Formazione scuola-lavoro (FSL), con un approfondimento sui requisiti richiesti per l’ammissione all’esame, differenziati in base alle varie categorie di studenti. Nel documento viene inoltre richiamato il quadro normativo di riferimento, utile a definire in modo preciso le regole applicative.
Per i candidati esterni agli Esami di Stato sono previste specifiche indicazioni in caso di documentazione incompleta al momento della domanda.
Anche qualora non vengano allegati i documenti relativi ai percorsi formativi precedenti, la richiesta viene comunque presa in considerazione, in linea con il principio del favor partecipationis, che tutela la possibilità di partecipare alla procedura d’esame.
Resta però un passaggio obbligato: l’ammissione effettiva è vincolata alla presentazione della documentazione entro il 30 marzo dell’anno di svolgimento della prova e all’esito positivo della valutazione da parte del consiglio di classe, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 novembre 2024, n. 226.
In alcuni casi particolari legati a gravi motivi personali, la normativa prevede delle deroghe rispetto ai requisiti ordinari di frequenza.
Il consiglio di classe, infatti, può ammettere all’esame uno studente anche in assenza del completamento del monte ore previsto dal d.m. 226/2024, purché ricorrano condizioni eccezionali e debitamente documentate.
Si tratta di situazioni specifiche che riguardano, ad esempio, studenti ricoverati in strutture di cura, persone detenute o soggetti impossibilitati a lasciare il proprio domicilio per periodi prolungati. In questi casi, la scuola può tenere conto anche delle attività formative svolte solo in parte nel corso degli anni precedenti, valorizzandole ai fini del percorso complessivo.
Nel quadro della normativa ministeriale viene dato rilievo anche alle esperienze maturate in contesti lavorativi non formali.
Il Ministero richiama a tal proposito la definizione contenuta nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che individua questo tipo di apprendimento come un percorso frutto di una scelta intenzionale della persona. Si tratta di esperienze che possono essere svolte in realtà con finalità educative e formative, comprese attività di volontariato, servizio civile, ambito del privato sociale e imprese.
Le attività riconosciute nell’ambito della Formazione scuola-lavoro devono rispettare precise caratteristiche, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.m. 226/2024.
L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di competenze trasversali e tecnico-professionali, attraverso esperienze che vadano oltre la semplice esecuzione di compiti operativi.
Per questo motivo, le mansioni affidate agli studenti non possono essere esclusivamente esecutive, ma devono includere anche attività di tipo concettuale, almeno in parte. Si tratta di compiti che richiedono un livello di autonomia, iniziativa e responsabilità personale nello svolgimento delle attività.
Per gli studenti che accedono all’ultimo anno dopo aver superato gli esami di idoneità, la normativa prevede un trattamento specifico in materia di Formazione scuola-lavoro.
Come stabilito dall’articolo 2, comma 3, del d.m. 226/2024, non è richiesto lo svolgimento completo delle attività previste per il percorso ordinario.
In questi casi, l’obbligo si riduce ad almeno un terzo del monte ore complessivo dei PCTO previsto per il relativo indirizzo di studi. Nel calcolo delle ore possono essere inoltre considerate le esperienze già svolte negli anni precedenti, così come le attività realizzate all’interno dei moduli di orientamento.
Nei percorsi di istruzione per gli adulti la disciplina della Formazione scuola-lavoro segue regole differenti rispetto ai corsi ordinari.
Come previsto dal d.P.R. 263/2012, la FSL non costituisce un requisito obbligatorio ai fini dell’ammissione all’esame di maturità. L’obbligo introdotto dalla legge 107/2015, infatti, riguarda esclusivamente i percorsi dei dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010.
Per i percorsi rivolti agli adulti, le attività di FSL assumono quindi un valore prevalentemente formativo e vengono gestite nell’ambito dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, tenendo conto delle specifiche esigenze di un’utenza caratterizzata da bisogni formativi eterogenei.
Per gli studenti che accedono all’esame tramite abbreviazione per merito si applicano specifiche disposizioni, previste dall’art. 13, comma 4, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62.
In questi casi, l’esame viene sostenuto senza la frequenza del quinto anno di corso. Il monte ore di riferimento viene quindi rideterminato e corrisponde ai due terzi di quello ordinario previsto per il percorso di studi.
Ai fini della validità del percorso, è inoltre necessario che le attività complessivamente svolte dallo studente raggiungano almeno i tre quarti del monte ore così ridotto.
LE FAQ:
Nel caso in cui un candidato esterno produca la domanda di ammissione agli esami di maturità senza dichiarare e documentare lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di FSL e di attività assimilabili alla FSL, ma dichiarando che si impegna a integrare la domanda con documentazione relativa a esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda stessa e il 30 marzo dell’anno in cui intende sostenere l’esame, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, tale domanda può essere comunque accettata?
Si ritiene che, in applicazione del principio del favor partecipationis, la domanda possa essere accettata. Ovviamente, la partecipazione all’esame è subordinata alla presentazione di idonea documentazione nei termini previsti dal citato articolo 6, comma 6, e al parere positivo di cui all’articolo 7 del medesimo decreto n. 226/2024.
Nel caso in cui un candidato interno o esterno si trovi in eccezionali e documentate situazioni personali (degente in luoghi di cura, detenuto o, comunque, impossibilitato a lasciare il proprio domicilio per un lungo periodo) che rendano impossibile effettuare/completare il monte ore previsto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226, per le attività di FSL o assimilabili alla FSL, tale candidato può essere comunque ammesso all’esame di maturità?
In considerazione delle eccezionali e documentate circostanze personali che impediscono al candidato interno o esterno di svolgere o completare il monte ore previsto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226, per le attività di FSL o assimilabili alla FSL, il consiglio di classe cui il candidato è assegnato può disporre l’ammissione all’esame di maturità In tale contesto potranno essere valorizzate eventuali attività di FSL o assimilabili alla FSL parzialmente svolte dal candidato nelle precedenti annualità.
Nell’articolo 2, comma 1, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, sono menzionate “le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale”. Cosa si intende per “contesto lavorativo non formale”?
Per la definizione di “apprendimento non formale” si rinvia al d. lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, e in particolare all’articolo 2, comma 1, lettera c), che lo definisce come apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b) (sistema di istruzione e formazione, università e istituzioni AFAM) in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
L’articolo 2, comma 2, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, stabilisce che le attività assimilabili alla FSL “devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali”. Cosa si intende con attività “non meramente esecutive”?
Le attività assimilabili alla FSL, in quanto finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali, non possono consistere esclusivamente in mansioni di carattere esecutivo. Pertanto, tali attività dovranno corrispondere – almeno parzialmente – a mansioni di concetto (attività intellettiva svolta con un certo grado di autonomia e secondo un indirizzo di personale responsabilità e di iniziativa).
Quante ore di FSL devono svolgere i candidati interni che sono in quinta quest’anno a seguito di esami di idoneità? Si possono considerare, per tale tipologia di candidati, anche attività assimilabili svolte prima di sostenere gli esami di idoneità?
L’art. 2 comma 3 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, espressamente stabilisce che “Le attività di cui al comma 1 [attività assimilabili] non sono in alcun modo riferibili a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza dell’ (…)ultimo anno di corso”. Pertanto, tale tipologia di candidati dovrà svolgere almeno un terzo del monte ore di attività di PCTO del corso di studi in cui risulta iscritta. Tali candidati, al fine della quantificazione delle ore da svolgere, possono valorizzare eventuali PCTO svolti negli anni scolastici precedenti o attività eventualmente svolte nell’ambito dei moduli di orientamento.
Nei percorsi dell’istruzione degli adulti lo svolgimento delle attività di FSL è condizione di ammissione all’esame di maturità?
Il riferimento alle attività di FSL quale requisito per l’ammissione all’esame di maturità contenuto nel dm 226/2024 non riguarda gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per adulti disciplinati dal dPR 263/2012. Alla luce della formulazione dell’art. 1, comma 33, della legge 107/2015, che ha introdotto l’obbligatorietà della FSL e che fa riferimento esclusivamente agli assetti ordinamentali disciplinati dai dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, è da ritenersi che nei suddetti percorsi di istruzione per gli adulti le attività di FSL, attesa la specificità dell’utenza, contraddistinta da bisogni formativi differenziati, e in quanto metodologia didattica, rappresentino un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche, come già specificato nel documento “Attività di alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola” del 2015.
Come si calcola il monte ore della FSL per gli studenti interni ammessi all’esame di maturità con abbreviazione per merito, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62?
Si ritiene che per tali candidati, che non frequentano il quinto anno, il monte ore debba corrispondere ai due terzi di quello previsto dal percorso di studi frequentato. Per la validità del percorso del candidato, le attività di FSL complessivamente svolte devono corrispondere ad almeno tre quarti del suddetto monte ore.
di CLAUDIO CASTAGNA



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