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Carta Docente, SPETTA anche ai PRECARI che fanno RICORSO ASSIEME: a Tivoli due maestre supplenti recuperano i 500 euro di ogni anno scolastico

"Non si arresta la striscia di sentenze favorevoli ai precari che chiedono al giudice di farsi assegnare la Carta del docente degli ultimi cinque anni... "


Non si arresta la striscia di sentenze favorevoli ai precari che chiedono al giudice di farsi assegnare la Carta del docente degli ultimi cinque anni scolastici più quello in corso: a Tivoli, vicino Roma, il giudice non ha esitato a dire sì alla richiesta, formulata dei legali Anief, in difesa di due maestre. Alla prima sono andati i 500 euro che senza un bug nella norma, la Legge 107 del 2015, avrebbe dovuto avere direttamente dall’amministrazione all’inizio della sua supplenza annuale svolta nell’a.s. 2022/23; alla seconda docente sono andati, invece, i 2.000 euro derivanti dal servizio a tempo determinato condotto tra il 2019 e il 2023. Alle due maestre sono stati assegnati, inoltre, “interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito”.


Nella sentenza di Tivoli, il giudice ha messo subito in chiaro che “il DPCM del 23 settembre 2015”, nella parte in cui nega la Carta del docente ai precari, è stato “di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell’illegittimità dell’esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato”. Nella sentenza di Rieti è stato quindi ricordato che “la Corte di Giustizia dell’Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento eurocomunitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l’aggiornamento e la formazione del docente affermando: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.


Tra le ragioni prodotte dal giudice del lavoro di Tivoli c’è poi il parere favorevole della Suprema Corte di Cassazione, la quale “ha previsto come la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015” spetti anche “ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.


Sempre i giudici ermellini hanno scritto che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ( cfr. Cass. 27/10/2023, n.10072)”.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, come si può pensare che i pareri favorevoli ai precari prodotti dal Consiglio di Stato prima, dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione possano non trovare seguito nelle aule di giustizia dove si decidono i ricorsi sul lavoro? Con quali motivazioni dovrebbe sostenere il giudice che la card per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti della scuola pubblica debba essere negata a oltre 200mila supplenti l’anno? Per questo continuiamo a chiedere di presentare ricorso gratuito con Anief: l’obiettivo dichiarato– conclude Pacifico – è quello di recuperare fino a 3.500 euro, più gli interessi dovuti, sempre facendo attenzione a non attendere troppo tempo perché si rischia di non prendere nulla per via della prescrizione”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TIVOLI

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto di XXXXXXX XXXXXXX ad usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, in relazione all’anno scolastico 2022/23 e di XXXXX XXXXX in relazione agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;

- condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento dei compensi di avvocato che liquida in € 1.708,20 oltre rimborso c.u. ove versato, spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.



di LA REDAZIONE



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