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Carta del docente, il Tar del Friuli Venezia Giulia ordina al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni e condanna al pagamento di 1.500 euro di spese legali

2 ore fa
Tempo di lettura: 3 min

Dopo la vittoria del docente supplente nel ricorso al giudice del lavoro per il mancato riconoscimento della Carta del docente, il Tar impone al Ministero di dare...

"Se il Ministero non paga, a procedere spedito ci pensa il Tar: è accaduto anche con il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, che è intervenuto per sollecitare l’amministrazione scolastica per attuare il risarcimento di un insegnante supplente che con Anief aveva vinto il ricorso presentato al giudice del lavoro a seguito del mancato ricevimento della Carta del docente utile alla formazione e all’aggiornamento professionale.


Il Tar, dopo avere esaminato il caso – “analogamente al precedente definito da questo T.A.R. con sentenza n. 117 del 2024, nonché ai numerosi conformi ulteriori precedenti (cfr., ad esempio, le decisioni nn. da 421 a 427 del 2024, da 6 a 7, da 352 a 354, da 356 a 357 e da 359 a 361 del 2025)” - , ha obbligato l’Amministrazione “intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione”.


Qualora dovesse decorrere il “termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato – ha scritto ancora il Tar - commissario ad acta il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale: - assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere; - e provvederà, entro i successivi 60 giorni, all'esecuzione dell'incarico, adottando gli atti necessari al suo compiuto assolvimento”.

Ma nella sentenza, il Tar del Friuli Venezia Giulia, non ha solo nominato “il commissario ad acta nella persona

del dirigente indicato in motivazione, che provvederà all’esecuzione nei sensi e termini specificati nella motivazione stessa”: ha anche condannato “il Ministero al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge” e dando “atto che il Ministero sarà tenuto a rimborsare il contributo unificato nella misura versata”.

LE CONCLUSIONI DEL TAR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia accoglie il

ricorso e, per l’effetto:

a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero intimato di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;

b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona

del dirigente indicato in motivazione, che provvederà all’esecuzione nei sensi e termini specificati nella motivazione stessa;

c) condanna il Ministero al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese

del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge;

d) dà atto che il Ministero sarà tenuto a rimborsare il contributo unificato nella

misura versata.

Spese di lite e rimborso del contributo unificato vanno distratti a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

di La Redazione



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