Carta del docente, il Tar Calabria ordina al Ministero il pagamento entro 60 giorni: possibile commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza già favorevole a una docente precaria
- La Redazione

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Il Tar della Calabria impone al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione entro 60 giorni alla sentenza già passata in giudicato che riconosce la Carta del docente a...

"Ancora una sentenza della Carta del docente favorevole al precario che la rivendica: stavolta a beneficiare dell’operato dei legali Anief è stata una insegnante, alla quale il giudice aveva dato ragione, con tanto di “giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 617 del 19 marzo 2024”.
Ad oggi, però, i 1.500 euro di Carta del docente, corrispondente a tre annualità di servizio, non sono mai stati corrisposti alla prof, quindi la stessa, sempre attraverso gli avvocati dell’Anief, ha deciso di rivolgersi al Tribunale amministrativo della Calabria, il quale ha dato 60 giorni di tempo all’amministrazione per procedere fattivamente con il pagamento: nel caso questo non si concretizzasse, subentrerà il commissario ad acta.
Il Tar della Calabria ha spiegato, nella sentenza, che il Ministero è obbligato ad “eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione; in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio; compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “l’amministrazione, dopo il legislatore, non può dimenticare i precari: perché, ormai è assodato, la Carta del docente va anche agli insegnanti con supplenza, come hanno stabilito il Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia Europea e la Corte di Cassazione. E poi praticamente tutti i tribunali del lavoro sollecitati si sono posizionati sulla stessa linea: chi ha fatto supplenze negli ultimi cinque anni, quindi, farebbe bene a presentare ricorso gratuito con Anief, facendosi assistere dai legali specializzati in legislazione scolastica. Potranno così recuperare fino a 3.500 euro più interessi maturati nel frattempo”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TAR DELLA CALABRIA
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e
per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in
epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni
dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le
risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del
Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine
a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in
favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 828,00, oltre
spese generali ed accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato
con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
di La Redazione




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