Bullismo e Cyberbullismo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legislativo. Ecco tutte le nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno
- La Redazione
- 2 lug
- Tempo di lettura: 4 min
"Potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, sistema di rilevazione sui fenomeni del... "

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo del 12 giugno 2025 contenente le nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70. Il documento entrerà in vigore il 16 luglio 2025.
Potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo
Il servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza «114», o numero pubblico «Emergenza infanzia 114», di seguito, anche «114», attivo su tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell’anno e accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni, previene e contrasta anche i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell’ottica della più ampia tutela delle persone di minore età.
Il «114» fornisce alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, fatti salvi gli altri obblighi di legge, nei casi più gravi, informa prontamente l’organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.
È prevista, nell’ambito dell’applicazione informatica offerta gratuitamente agli utenti del «114», una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell’utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia trasmette, annualmente, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal 114, al Ministero dell’istruzione e del merito, i dati numerici in forma aggregata distinti tra le segnalazioni di fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico, anche al fine di agevolare, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, la programmazione di azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni, in coerenza con il Piano di azione di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.
Al fine di potenziare i servizi offerti dal «114», il sito internet all’uopo dedicato assicura la più ampia accessibilità, fruibilità, conoscenza e diffusione dei servizi di assistenza forniti dal numero pubblico «Emergenza infanzia 114», nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche avvalendosi dei dati forniti dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nell’ambito delle proprie indagini statistiche, effettua con cadenza biennale, una specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, finalizzata a misurarne le caratteristiche fondamentali, definendo il fenomeno e le fattispecie, e individuare i soggetti più esposti al rischio, nonché i relativi fattori di rischio e protezione e le conseguenze psicologiche.
Entro il 31 dicembre di ciascuna delle annualità in cui è svolta la rilevazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, d’intesa con il Ministero dell’istruzione e del merito, invia alle Camere la relazione, contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall’ISTAT, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche in riferimento a quelle che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado, e del loro impatto. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2026.
L’ISTAT, provvede alle attività di cui al comma 1 nell’ambito delle risorse destinate nel proprio bilancio autonomo.
Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
All’articolo 98 -quaterdecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 -bis . I contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamano espressamente le disposizioni dell’articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete».
Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi
La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti, in coerenza con gli indirizzi di cui al Piano d’azione integrato di cui all’articolo 3 della citata legge n. 71 del 2017 e con gli indirizzi di cui al Piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in età evolutiva, approvato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, promuove, anche in coordinamento con le competenti strutture del Ministero dell’istruzione e del merito in relazione alle attività che coinvolgono le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, ulteriori periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, anche avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa, nonché di soggetti privati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Ministero dell’istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuovono, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la conoscenza del numero pubblico «Emergenza infanzia 114».
di KATIA PIEMONTESE
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