top of page
Mobilità (2).jpg

Bonus Pensioni, più soldi in busta paga per chi rinuncia alla pensione anticipata: ecco i termini e le modalità per presentare la propria domanda. Le indicazioni utili per usufruirne (Circolare INPS)

Bonus Pensioni: si tratta di un'agevolazione, prorogata per quest'anno grazie all'ultima Legge di Bilancio e disposta in favore dei lavorati che abbiano maturato...

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), attraverso apposita Circolare, ha fornito utili chiarimenti in merito al bonus previsto in favore di chi rinuncia alla pensione anticipata: facciamo riferimento, più nel dettaglio, al c.d. bonus Giorgetti (ex Maroni), cioè all'incentivo fiscale riconosciuto ai lavoratori dipendenti che, seppur abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata, decidano comunque di prolungare l'attività.

Si tratta di un'agevolazione prorogata per quest'anno grazie all'ultima Legge di Bilancio e disposta in favore dei lavorati che abbiano maturato almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione (per le donne, 41 anni e 10 mesi) senza optare per l’uscita anticipata.


ECCO IN COSA CONSISTE E QUALI EFFETTI PRODUCE


Decidere di permanere sul posto di lavoro comporta la facoltà di trasferire la quota dei contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (Ivs) a proprio carico, pari al 9,19% della retribuzione lorda, direttamente in busta paga.

Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro dovrebbe versare all'ente previdenziale qualora non fosse esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.


Importante novità: prima tale bonus era riconosciuto solo ai lavoratori che raggiungevano i requisiti per la pensione anticipata flessibile, la cosiddetta Quota 103; adesso, invece, il bonus Giorgetti è stato esteso anche alla platea di lavoratori in diritto di richiedere la pensione anticipata contributiva.


L’ultima Manovra di Bilancio ha stabilito l’interruzione di Quota 103 al 31 dicembre 2025 e dunque l’incentivo trova applicazione solo nel caso in cui si maturino almeno 42 anni (41 per le donne) e 10 mesi di contributi.


La facoltà di rinuncia comporta che il datore di lavoro sia sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato tale apposita facoltà. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;


REQUISITI MINIMI RICHIESTI

La facoltà di avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che:

 

- entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (62 anni di età e 41 anni di contributi);

- entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).



QUANDO DURA IL CONTRIBUTO?

Il Bonus in busta paga cessa di produrre i suoi effetti quando il lavoratore dipendente, che ha rinunciato al pensionamento anticipato, raggiunge l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza.


DOMANDE

Per quanto riguarda la procedura di riconoscimento dell’incentivo si chiarisce che il lavoratore interessato deve darne comunicazione all’INPS ai fini della verifica dei requisiti di spettanza della misura.

 

L’istituto, a seguito della presentazione della domanda, verifica il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o di pensione anticipata e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.

 

Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.

di VALENTINA TROPEA






Commenti


EDUCAZIONE
E CULTURA

NUOVI BANNER - 2 (2000 × 2160 px) (2).jpg
ID CERT (3).jpg
SUCCESSO 1
Senza titolo (250 x 834 px) (2).jpg
SUCCESSO 1
BANNER - NUOVA HOME PAGE

GPS 2026

AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
BANNER - NUOVA HOME PAGE
MASTER 60 cfu (1).jpg

INVIACI IL TUO COMUNICATO

info@ascuolaoggi.it

ascuolaogginews@gmail.com

A scuola oggi è un portale che tratta notizie su quanto accade nel mondo scuola. Notizie per docenti di ruolo, docenti di sostegno, docenti precari, personale ATA, educatori, genitori e alunni. Inoltre le sezioni dedicate ai membri offrono servizi aggiuntivi: corsi gratuiti e supporto a quanti richiedono informazioni.

bottom of page