Bonus affitto, fino a 6.000 euro per genitori separati o divorziati. Domande in scadenza oggi 28 ottobre alle ore 12, altre 24 ore per chi è già in coda
Il contributo copre il 50% del canone per chi rispetta i requisiti. Attenzione all’invio: per chi entra nella coda virtuale entro mezzogiorno, l’avviso prevede una possibilità in più…

Scadono oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 12, le domande per il contributo affitto destinato ai genitori separati o divorziati. Il sostegno copre il 50% del canone, fino a 6.000 euro annui, ed è assegnato secondo graduatoria, requisiti e risorse disponibili.
La richiesta va presentata esclusivamente sulla piattaforma ufficiale del MIT, accedendo con SPID, CIE o CNS. Al momento della verifica non risultano pubblicati avvisi ufficiali di proroga.
L’avviso distingue la chiusura degli accessi dal completamento delle pratiche già in coda. Chi entra nella coda virtuale entro le ore 12 di oggi può completare la trasmissione entro le 24 ore successive alla scadenza, seguendo l’ordine registrato dalla piattaforma.
Deve però mantenere aperta la pagina, restare connesso alla piattaforma e conservare attiva la connessione fino alla conclusione. Chiudere la pagina, riavviare il dispositivo o perdere la connessione può comportare la perdita della posizione e, dopo mezzogiorno, l’esclusione dalla procedura.
Questa possibilità non è una proroga aperta a tutti: dopo le 12 non sono consentiti nuovi accessi.
La domanda è acquisita soltanto dopo la trasmissione finale. La conferma è una barra verde con il numero della domanda e la dicitura “COMPLETATA”; a quel punto si può scaricare il riepilogo in PDF. Una volta inviata, l’istanza non è più modificabile.
Chi può richiedere il contributo
Il beneficio riguarda i genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà, con almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni alla data dell’avviso, il 7 ottobre 2026.
La casa familiare assegnata all’altro genitore deve appartenere al richiedente, all’altro genitore oppure ai figli con quest’ultimo conviventi. Le FAQ escludono le abitazioni in affitto, in comodato, di proprietà di terzi o vendute prima della domanda. Occorre inoltre un provvedimento di assegnazione all’altro genitore.
Il richiedente deve:
avere un reddito individuale non superiore a 35.000 euro, risultante dall’ultima dichiarazione disponibile: non si tratta di una soglia ISEE;
essere titolare di un contratto di locazione registrato e ancora in corso alla presentazione della domanda;
essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli;
non possedere altri immobili residenziali nel Comune della casa familiare o nei Comuni limitrofi entro 50 chilometri, fatta salva la stessa abitazione familiare assegnata all’altro genitore.
L’esclusione relativa agli altri immobili vale anche per quote di proprietà, comprese quelle ereditate.
Non può accedere chi beneficia già di altri sussidi pubblici per analoghe finalità abitative o di alloggi pubblici, anche a canone agevolato o sovvenzionato. Chi ha soltanto presentato una richiesta per un altro aiuto, ancora senza esito e senza esserne beneficiario, può invece inoltrare la domanda secondo le FAQ.
Spese ammesse, dati da preparare e graduatoria
Il contributo riguarda l’annualità 2026 ed è pagato in un’unica soluzione, dopo la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria.
Se il contratto è iniziato durante l’anno, contano le mensilità del 2026 riferite al contratto vigente. Non sono considerati precedenti contratti già cessati. In caso di cointestazione, il calcolo riguarda soltanto la quota di canone imputabile al richiedente.
Per compilare l’istanza occorre avere a disposizione dati anagrafici e residenza dei genitori, estremi del provvedimento di separazione o divorzio, dati catastali della casa familiare, registrazione del contratto e canone annuo, informazioni sui figli, reddito, IBAN e recapiti richiesti. Il reddito va arrotondato all’euro superiore, senza decimali. La documentazione va conservata per gli eventuali controlli.
L’ordine di presentazione non attribuisce precedenza. Le graduatorie sono regionali e tengono conto dei punteggi previsti per figli a carico, disabilità, disoccupazione involontaria e residenza nei Comuni ad alta tensione abitativa. A parità di punteggio rileva il reddito del richiedente.
di Leandro Castagna




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