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Bocciatura confermata dal TAR: l'assenza di corsi di recupero non salva lo studente

I giudici del Lazio respingono il ricorso di un alunno di terza superiore. Stabilito un principio chiaro: anche se le attività di sostegno organizzate dalla scuola sono carenti, le insufficienze restano valide e giustificano la ripetizione dell'anno

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la bocciatura di un alunno iscritto al terzo anno delle superiori, respingendo il suo ricorso contro la scuola e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. I magistrati hanno richiamato una regola contenuta nel DPR 122 del 2009, secondo cui per ripetere l’anno è sufficiente anche una sola insufficienza. La sentenza numero 7720/2026, depositata lo scorso 28 aprile, chiude così il caso, dando piena ragione al consiglio di classe.


Lo studente accusava l'istituto di aver organizzato corsi di recupero scadenti e poco tempestivi, ma il TAR ha stabilito che eventuali difetti organizzativi non sono sufficienti a rendere illegittima una bocciatura. Per ottenere l’annullamento della valutazione finale, lo studente avrebbe dovuto dimostrare che i docenti avevano assegnato valutazioni negative in modo palesemente contraddittorio o arbitrario. I giudici hanno inoltre sottolineato che lo studio autonomo estivo rappresenta una modalità di recupero pienamente valida secondo la normativa.

Dall’analisi del fascicolo emerge che il ragazzo aveva accumulato ben quattro insufficienze già dal primo quadrimestre.


Tra le lacune più rilevanti figuravano un 3 in Logistica e un 4 in Scienza della navigazione. A giugno il consiglio di classe aveva sospeso il giudizio, offrendo allo studente la possibilità di recuperare, ma l’alunno non ha superato gli esami di riparazione svolti a settembre. A tal proposito, il tribunale ha chiarito che la prova di recupero serve a verificare la preparazione complessiva e non è limitata agli argomenti assegnati durante le vacanze.


La famiglia aveva contestato anche il 7 in condotta, ma il giudice ha respinto l’obiezione: la valutazione era stata motivata dai continui ritardi e dalla presenza di almeno una nota disciplinare.

Considerata la limitata attività difensiva della parte pubblica, il tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese legali, senza attribuirle a nessuna delle parti.

di LEANDRO CASTAGNA





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