Assegnazione compiti e prove di verifica, Barbacci: "Rispettare l’autonomia delle scuole e la professionalità del loro personale"
- La Redazione
- 1 mag
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"È nell’ambito di tale autonomia, riconosciuta a ogni docente per quanto riguarda le scelte di natura ... "

La circolare con cui il Ministro dell’istruzione e del merito interviene in merito a questioni attinenti alla gestione dell’attività didattica, come l’assegnazione di compiti e l’effettuazione di prove di verifica, invade prerogative che le norme – richiamate del resto in apertura della circolare stessa - attribuiscono all’autonomia professionale dei docenti e a quella delle istituzioni scolastiche.
È nell’ambito di tale autonomia, riconosciuta a ogni docente per quanto riguarda le scelte di natura metodologico-didattica e agli organi collegiali (collegio docenti, consigli di classe, consigli di istituto, in cui come è noto sono presenti rappresentanze dei genitori e degli studenti) per quanto concerne gli aspetti di coordinamento didattico e organizzativo, che le questioni richiamate nella circolare possono e devono essere affrontate e risolte, nel quadro di una gestione delle attività scolastiche nella quale è fondamentale il ruolo svolto dagli organi collegiali.
Ciò premesso, risulta del tutto inopportuna, e potenzialmente lesiva della dignità professionale del personale docente e dirigente, la decisione di fare oggetto di una circolare del Ministro situazioni e comportamenti in realtà marginali, ma che assumono in tal modo un carattere di fenomeno diffuso se non generalizzato. Come si deduce anche da molti dei commenti riportati sui mezzi di informazione, è evidente infatti il rischio che siano enfatizzate questioni oggettivamente residuali, favorendo l’acuirsi di conflittualità e contenzioso nei confronti dell’operato dei docenti e delle scuole, in direzione esattamente contraria rispetto all’esigenza di incoraggiare atteggiamenti di dialogo e di condivisa assunzione di responsabilità educativa, e in chiara contraddizione con gli intenti, più volte dichiarati dallo stesso Ministro, di voler sostenere e rafforzare l’autorevolezza del personale docente e dirigente, sicuramente in grado di gestire situazioni per risolvere le quali è sufficiente l’esercizio di un minimo di buon senso.
Per queste ragioni, la CISL Scuola considera che la modalità scelta per intervenire sulle questioni oggetto della circolare risulti del tutto impropria rispetto alle prerogative dell’autonomia scolastica, all’esercizio della libertà di insegnamento e alle decisioni proprie degli organi collegiali di cui, come noto, fanno parte anche le famiglie. Ritiene infine che l’eventuale proporsi di situazioni problematiche nella gestione delle attività didattiche, evitando indebite e infondate generalizzazioni, possa e debba essere affrontato e risolto nell’ambito dell’autonomia scolastica, da sostenere e valorizzare maggiormente, a partire da un più adeguato riconoscimento delle professionalità che vi operano".
Comunicato Cisl Scuola (pdf)
ritiene necessario che l’Amministrazione specifichi che gli anni di servizio su posto di sostegno siano stati prestati in possesso del titolo di accesso alle GPS nello specifico grado di scuola;
rileva una significativa distanza in termini di peso e caratteristiche tra il percorso proposto ed i corsi di specializzazione nel sostegno didattico attivati sino ad oggi ai sensi del D.M. n. 249/2010;
evidenzia, in merito ai costi, la necessità di rimodulare gli stessi;
rileva altresì che il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, rilevato nell’Allegato B, ai fini dell’attivazione dei percorsi di formazione, rischia di non essere soddisfatto a causa della modalità di erogazione della formazione completamente on line;
sottolinea che l’approccio a queste problematiche non può essere legato a logiche di emergenza e che occorre ragionare in prospettiva, per delineare un sistema di formazione strutturato in grado di programmare un’offerta formativa di qualità e rispondente al reale fabbisogno del sistema scolastico.
Il CSPI, riguardo al secondo parere espresso su quanto previsto dal citato art. 7 che prevede che “in sede di prima applicazione, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge per la conclusione, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno”.
rileva la stessa difformità già segnalata nel primo parere tra i percorsi erogati dalle Università e quelli erogati da INDIRE, nonché tra i titoli finali rilasciati dai due soggetti;
evidenzia un’eccessiva semplificazione dei percorsi rivolti a soggetti che risultano in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero e non riconosciuto dalle autorità italiane. L’opportunità di accedere a tali percorsi, pur vincolata alla rinuncia all’eventuale contenzioso in corso o all’istanza di riconoscimento già presentata e per la quale siano decorsi i termini di legge previsti per il riconoscimento, comprende i soggetti che abbiano ricevuto dal Ministero dell’istruzione e del merito rigetto dell’istanza;
ritiene che il superamento presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU, non costituisca garanzia di coerenza rispetto alle caratteristiche del sistema scolastico italiano;
rileva altresì che non essendo prevista una durata minima dei percorsi, è possibile che gli stessi siano compressi in tempi anche molto ridotti, inferiori alle necessità di una formazione adeguata, peraltro prevista in non meno di 4 mesi per i docenti a tempo determinato con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno (art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71);
ritiene, infine, che il sistema controverso di acquisizione dei titoli di specializzazione all’estero richieda attenzione e cautela: le numerose sentenze, talora tra loro contraddittorie, non hanno fatto sufficiente chiarezza su una materia tanto complessa.
di LA REDAZIONE
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