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Sostegno, CORSI INDIRE per chi ha svolto almeno 3 anni di servizio: 52.622 POSTI DISPONIBILI. Ecco la TABELLA REGIONE PER REGIONE (ALLEGATO B). Facciamo chiarezza insieme

Sostegno, CORSI INDIRE per chi ha svolto almeno 3 anni di servizio: ci si chiede quale sia il numero di POSTI ATTIVABILI per Regione e grado di scuola. Il fabbisogno di docenti specializzati è di...


SOSTEGNO, CORSI INDIRE

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha finalmente pubblicando gli appositi DECRETI ATTUATIVI relativamente ai percorsi di specializzazione sul sostegno, più dettagliatamente facciamo riferimento ai CORSI INDIRE: D.M. N. 75 del 24 Aprile 2025 E D.M. N. 77 del 24 Aprile 2025.

In particolar modo il Decreto Ministeriale N. 75 del 24 Aprile 2025 fa riferimento ai docenti che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

A tal proposito ci si chiede quale sia il numero di POSTI ATTIVABILI per Regione e grado di scuola.

Il fabbisogno di docenti specializzati è di 52.622, corrispondenti al numero di docenti che nel quinquennio di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2024, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.


ECCO LA TABELLA DI RIFERIMENTO (ALLEGATO B)


SCARICA L'ALLEGATO B DEL DECRETO MINISTERIALE N. 75 del 24 aprile 2025. (PDF)


ULTERIORI APPROFONDIMENTI

La prima nota fondamentale è che non seguirà, come speravano gli 85MILA docenti precari sul sostegno, l'interamente online per come previsto nei percorsi abilitanti degli ingabbiati ( 30 CFU ex art. 13 ).


PERCORSI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI CHE HANNO SVOLTO, NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE, UN SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO DELLA DURATA DI ALMENO TRE ANNI SCOLASTICI, ANCHE NON CONTINUATIVI, NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI

In particola modo con il Decreto Ministeriale N. 75 del 24 Aprile 2025 viene definito il profilo professionale del docente specializzato per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, attivati ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dall’INDIRE e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE;

nonché i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice, nonché le modalità di selezione dei partecipanti in caso di eccedenza delle domande rispetto al fabbisogno.



Requisiti per l’attivazione dei percorsi di formazione

Le Università, autonomamente o in convezione con l’INDIRE, possono presentare al Ministero dell’istruzione e del merito la disponibilità ad attivare i percorsi di specializzazione se in possesso dei seguenti requisiti:

a) proposta didattica conforme ai contenuti di cui all’Allegato A;

b) direzione del percorso di formazione affidata a un professore universitario di I o II fascia appartenente ad uno dei gruppi scientifico disciplinari a cui afferiscono gli insegnamenti obbligatori di cui all’Allegato A;

c) docenti del percorso di formazione di cui all’Allegato A, con competenze sui temi dell’inclusione;

d) laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno per il grado di istruzione per il quale è attivato il laboratorio;

e) tutor d’aula a supporto delle attività formative in modalità sincrona


SCARICA L'ALLEGATO A DEL DECRETO MINISTERIALE n. 75 del 24 aprile 2025 (PDF)




Modalità per l’attivazione dei percorsi di formazione

I percorsi di formazione sono attivati dall’INDIRE ovvero dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.

Il Ministero dell’istruzione e del merito acquisisce dall’INDIRE la potenziale offerta formativa dei percorsi di formazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106; acquisisce, altresì, attraverso uno o più avvisi pubblici, la manifestazione di interesse delle Università all’attivazione dei suddetti percorsi di formazione, nonché la rispettiva potenziale offerta formativa.

I percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso fra le cinquanta e le centocinquanta unità distinti per ogni grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati all’INDIRE e alle Università.

A ciascun Direttore di corso possono essere assegnati fino ad un massimo di tre percorsi di formazione.

I percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE prevedono l’acquisizione di 40 Crediti Formativi Universitari (CFU). I percorsi erogati dall’INDIRE prevedono l’acquisizione di 40 Crediti Formativi afferenti al sistema degli ECTS (European Credit Transfer System). I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.


I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori.

Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.


Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.


Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche comunque sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.

Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.

Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.


Esame finale

L'esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.


Le sedi di svolgimento dell’esame finale sono individuate dall’INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente.

La commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d’esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

La valutazione complessiva finale è espressa in trentesimi.

La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall’INDIRE o dall’Università che ha erogato il percorso.

VALIDITÁ DEL TITOLO

Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

Alla conclusione dei percorsi, l’INDIRE e le Università trasmettono al Ministero dell’istruzione e del merito gli elenchi dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, distinti per grado di istruzione, nonché una relazione sull’andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.

Destinatari dei percorsi di formazione

Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.


Iscrizione ai percorsi di formazione

Coloro che sono in possesso dei requisiti presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dall’INDIRE ovvero da una Università.

In caso di eccedenza di iscrizioni, l’INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane. Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione, l’interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati.

Se le richieste non possono essere soddisfatte, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2025.

L’iscrizione ai percorsi di cui al presente decreto preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Costi

1. Gli oneri relativi alla frequenza dei percorsi di formazione sono a carico dei corsisti.

2. L’importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro 1.300,00 (milletrecento/00) è versato all’INDIRE o all’Università a seguito dell’avvenuta iscrizione.



SCARICA IL TESTO DEI DECRETI ATTUATIVI N. 75 E 77 DEL 24 APRILE 2025 (PDF)






di VALENTINA TROPEA



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