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Adempimenti contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004: Inibizione della funzionalità di “Nuova PAssWeb” dal 1° Ottobre. Ecco la CIRCOLARE INPS con le ISTRUZIONI OPERATIVE

Adempimenti contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004: attraverso apposita Circolare l'INPS fornisce utili istruzioni...

L'articolo 1, commi 131-133, della legge n. 213/2023, la c.d. Legge di Bilancio 2024, ha stabilito che, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Attraverso apposita Circolare del 12 Agosto l'INPS fornisce utili istruzioni operative.

Tali disposizioni sono finalizzate al superamento delle criticità per i periodi contributivi precedenti all’anno 2005 riguardanti le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici iscritti alla Gestione pubblica e delle incertezze relative al corretto assolvimento degli obblighi contributivi da parte delle Amministrazioni pubbliche, in considerazione del fatto che l’INPDAP ha utilizzato le denunce mensili come strumento ordinario per la comunicazione dei dati contributivi e assicurativi da parte dei datori di lavoro a decorrere dal mese di gennaio 2005.

In precedenza, infatti, si erano succedute diverse modalità di trasmissione dei predetti dati, la cui incompletezza ha determinato una non esaustiva alimentazione della banca dati delle posizioni assicurative. Tali incompletezze sono ascrivibili a diversi fattori che hanno caratterizzato il periodo di avvio del soppresso Istituto previdenziale, succeduto alle Casse pensionistiche amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, all’ENPAS, all’INADEL e all’ENPDEP.

Tra tali diversi fattori possono essere prioritariamente evidenziati: l’assenza, fino al 1995, di obblighi dichiarativi in capo ai datori di lavoro del comparto statale, la mancanza di una banca dati unitaria delle posizioni assicurative e la successione di diverse modalità di comunicazione dei dati rilevanti ai fini delle verifiche contributive e della liquidazione delle prestazioni.

Le citate criticità nei processi propedeutici al consolidamento della posizione assicurativa, unitamente all’esigenza di garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, hanno portato all’adozione di criteri di alimentazione e di certificazione delle posizioni assicurative finalizzati, in primo luogo, alla liquidazione delle prestazioni stesse.

 

ECCO LE SCUOLE INTERESSATE

Destinatari del provvedimento sono le pubbliche amministrazioni individuate dal decreto legislativo n. 165/2001, comprendendo ministeri, enti locali, università, enti sanitari, autorità indipendenti e scuole.


ISTRUZIONI OPERATIVE

Per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, infatti, le Amministrazioni pubbliche che implementino le posizioni assicurative dei propri dipendenti attraverso l’invio di flussi telematici di denuncia Uniemens\ListaPosPA sono assolte dall’onere di attestare il versamento della contribuzione afferente ai dati trasmessi. Per garantire la completezza delle informazioni, la denuncia deve coprire l’intero anno o i periodi utili, distinguendo eventuali periodi non utili ai fini previdenziali.


Inibizione della funzionalità di "Nuova PAssWeb" a disposizione delle Amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento e la sistemazione delle posizioni assicurative


L’utilizzo della funzionalità di “Nuova Passweb” che consente agli operatori delegati dai datori di lavoro di intervenire direttamente sulle posizioni assicurative senza trasmettere le corrispondenti denunce mensili sarà inibito a decorrere dal 1° ottobre 2025.


PENSIONI

Qualora le denunce mensili di cui all’articolo 1, commi da 131 a 133, della legge di Bilancio 2024 contengano variazioni della posizione assicurativa da cui consegua una riduzione delle pensioni già liquidate, occorre distinguere le fattispecie a seconda che si tratti di:

 

a) pensioni provvisorie o pensioni definitive per le quali non sia spirato il termine decadenziale di tre anni di cui al D.P.R. n. 1092/1973 o della legge n. 315/1967, il cui dies a quo coincide con la data di comunicazione all’interessato del provvedimento di pensione;

b) pensioni definitive per le quali sia spirato il termine decadenziale di tre anni, sempre a fare data dalla comunicazione all’interessato del provvedimento di pensione.

Nel caso di cui alla lettera a) l’INPS procede alla ricostituzione delle pensioni e al recupero degli indebiti derivanti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni datoriali ai sensi dell’articolo 13, punto 2, del “Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017, emanata in attuazione dell’articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

 

Tale norma, richiamata anche al paragrafo 17 della circolare n. 47 del 16 marzo 2018, prevede, in via generale, l’esercizio dell’azione di recupero nei confronti delle pubbliche Amministrazioni in tutte le fattispecie in cui gli indebiti derivino da provvedimenti la cui responsabilità sia a esse direttamente riconducibile.

 

Gli indebiti devono, pertanto, essere quantificati sulla base delle maggiori somme già corrisposte ai pensionati fino alla data di acquisizione da parte dell’INPS delle denunce mensili da cui derivi il minore importo pensionistico spettante, oltre i termini ordinari procedimentali di ricostituzione delle pensioni.

 

Diversamente, nelle ipotesi di cui alla lettera b), l’INPS, non potendo più provvedere alla ricostituzione delle pensioni, avvia l’azione di recupero nei confronti delle pubbliche Amministrazioni datrici di lavoro, ponendo a carico delle stesse non solo i maggiori importi già erogati indebitamente, ma, ai sensi degli articoli 2043 e 2049 del codice civile, anche quelli che saranno erogati in misura superiore a quella che sarebbe spettata fino alla data di eliminazione delle pensioni medesime e dell’eventuale nucleo superstite.

 

In tali circostanze il recupero riguarda, quindi, la sommatoria degli importi da quantificare secondo “il calcolo storico” (maggiori importi già erogati dalla data di liquidazione della pensione alla data di acquisizione della nuova denuncia mensile) e secondo “il calcolo prospettico”, il cui sviluppo viene effettuato sulla base dei divisori di cui al decreto dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica aggiornati alla data dell’accertamento dell’indebito “storico”, in riferimento all’età del percettore della pensione alla data dell’accertamento e al valore dell’indebito stesso.




Anche per le variazioni retributive da cui conseguano prestazioni pensionistiche di importo superiore rispetto a quelle già liquidate occorre verificare l’eventuale decorso del termine decadenziale di tre anni, che decorre dalla comunicazione del provvedimento di pensione all’interessato.

 

Nelle ipotesi in cui le trasmissioni delle denunce mensili di cui all’articolo 1, commi da 131 a 133, della legge di Bilancio 2024 si collochino all’interno del triennio decadenziale, l’INPS procede d’ufficio alla ricostituzione delle pensioni, liquidando anche gli arretrati spettanti agli interessati o ai loro aventi causa.

 

Diversamente, nei casi in cui sia spirato il termine decadenziale di tre anni, l’INPS non può procedere alla ricostituzione delle pensioni, né liquidare i relativi arretrati.

 

Anche i TFS e TFR possono essere ricalcolati, con eventuale recupero di somme non dovute, alla luce delle regole previste per ciascuna gestione.



CONTROLLO DI CONGRUITÁ

Per evitare l’alimentazione delle posizioni assicurative con dati palesemente errati (dovuti, ad esempio, a meri errori materiali commessi in sede di compilazione delle denunce) è stata rilasciata una funzionalità per il controllo automatizzato di congruità delle denunce mensili trasmesse dalle Amministrazioni pubbliche per i “periodi ante 2005” e sono state fornite alle Strutture territoriali dell’INPS istruzioni per lo sblocco delle denunce bloccate all’esito di tale controllo.


PRESCRIZIONE

L’invio delle denunce mensili è considerato, per legge, adempimento contributivo, a prescindere dal tempo trascorso.




di VALENTINA TROPEA



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