Sulla vaccinazione da Covid-19, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha spiegato che le assenze sul posto di lavoro causate dal vaccino vengono calcolate come giornate di malattia ordinaria e sottoposte alla riduzione del stipendio. Il comma 5, dell’art. 31, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 prevede infatti che, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, l’assenza dal lavoro del “…personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica..”. Come ha spiegato la Funzione Pubblica, i lavoratori devono acconsentire alla campagna vaccinale promossa dalla propria amministrazione al protocollo nazionale per realizzare i piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti per la vaccinazione da SARS-CoV-2 presso i luoghi di lavoro e vengono sottoposti a base volontaria alla somministrazione della dose di vaccino. L’articolo 15 del protocollo prevede che, se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
Vaccino Covid, assenze dovute ai postumi del vaccino sono considerate giornate di malattia ordinaria
Aggiornamento: 24 feb 2023