"L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5..."

Un aspetto che occorre sicuramente approfondire, concernente le Supplenze 2024, è quello relativo alle sanzioni derivanti dall'abbandono del servizio.
A tal proposito l'art. 14, comma 1, lettera b, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024, rubricato "Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro", dispone espressamente che:
"L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime".
Sulla base di tale normativa si desume che il docente che abbandona il servizio (abbandono inteso come dimissione dopo l'effettiva presa di servizio) non sarà titolato a presentare domanda per la scelta delle scuole (150 preferenze) su piattaforma INS anche per l’a.s. 2025/2026.
Si tratta di un chiarimento operato dall'Ufficio Scolastico di Vercelli attraverso la Nota N. 6099 del 9 Ottobre 2024.
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di VALENTINA TROPEA
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