Sostegno, CORSI INDIRE per chi ha conseguito TITOLO ESTERO: RINUNCIA A QUALSIASI RICHIESTA di RICONOSCIMENTO IN ITALIA quando possibile? Fondamentale la DATA DEL 1° GIUGNO 2024. Facciamo chiarezza
- La Redazione
- 9 mag
- Tempo di lettura: 3 min
Sostegno, CORSI INDIRE per chi ha conseguito TITOLO ESTERO: coloro che desiderassero partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno, espressamente previsti dal D.M. 77/2025, dovranno però prima rinunciare ad ogni richiesta, già formulata...

Il Ministro dell’Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca ha pubblicato il Decreto N. 77 del 24 aprile 2025 che istituisce i percorsi di specializzazione universitaria e con l’Indire per le attività di sostegno riservati a chi ha conseguito il titolo estero.
SCARICA IL DECRETO N. 77 DEL 24 APRILE 2025 (PDF)
CRITERI DI AMMISSIBILITÁ E REQUISITI DI ACCESSO
Possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali:
abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU
e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.
L’iscrizione ai percorsi di formazione è subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.
Ma cosa si intende realmente per RINUNCIA AD OGNI ISTANZA DI RICONOSCIMENTO? Facciamo chiarezza insieme.
Più dettagliatamente, coloro che desiderassero partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno, espressamente previsti dal D.M. 77/2025, dovranno però prima rinunciare ad ogni richiesta, già formulata precedentemente, volta ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, solo ed esclusivamente se alla data del 1° Giugno 2024:
siano scaduti i termini entro i quali l'Amministrazione avrebbe dovuto rispondere alla richiesta;
oppure sia ancora pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.
In definitiva, pertanto, coloro i quali abbiano richiesto il riconoscimento del titolo estero in Italia e non abbiano ricevuto alcuna risposta, essendo scaduti i termini prestabiliti, o ancora abbiano presentato ricorso al TAR perché l'Amministrazione non ha ancora adottato un provvedimento espresso, dovranno ritirare la richiesta o rinunciare al ricorso per accedere ai relativi percorsi di specializzazione sul sostegno in Italia.
Occorre a tal proposito evidenziare che ad una domanda di riconoscimento del titolo estero l'Amministrazione dovrà fornire risposta entro il termine di almeno 120 giorni: ciò significa che non basta che la richiesta di riconoscimento del titolo estero sia stata formulata prima del 1° Giugno 2024, ma dovranno essere anche trascorsi almeno 120 giorno dall'invio della richiesta. Quindi il candidato dovrebbe aver inviato la domanda entro e non oltre il 2 Febbraio 2024.
ECCO COME RITIRARE LA RICHIESTA
La rinuncia è comunicata al Ministero dell’Istruzione e del merito esclusivamente con le seguenti modalità:
- tramite apposita piattaforma “Riconoscimento professione Docente”, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, formulate all’Amministrazione attraverso la predetta piattaforma;
- tramite posta elettronica certificata, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, presentate all’Amministrazione in formato cartaceo.
di VALENTINA TROPEA
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