SOSPENSIONE delle lezioni ed INTERRUZIONE delle attività didattiche: I DOCENTI HANNO L'OBBLIGO DI RIMANERE A SCUOLA PER L'ORARIO DI SERVIZIO? Quali ATTIVITÁ FUNZIONALI o AGGIUNTIVE devono svolgere?
- La Redazione
- 21 mag
- Tempo di lettura: 3 min
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima...

Le attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento sono stabilite dagli artt. 43 e 44 del CCNL 18.01.2024.
L’art. 43 (Attività dei docenti) dispone:
al comma 4: Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle Organizzazioni Sindacali.
al comma 5: Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
L’art. 44 (Attività funzionali all’insegnamento) dispone:
al comma 1: L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
al comma 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
al comma 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Dal quadro normativo richiamato, nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di servizio e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive deliberate e previste dal piano delle attività, e precisamente:
• eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
• scrutini, esami e adempimenti connessi;
• riunioni del collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
• eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
• attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.
Non è quindi ipotizzabile l’imposizione della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, o di una presunta “reperibilità” del docente non impegnato in alcuna attività, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale.
di VALENTINA TROPEA
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