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SCUOLA: QUALI DOCENTI POSSONO CHIEDERE LE UTILIZZAZIONI


Per la presentazione on line delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria, il personale interessato deve eseguire la modalità di accesso esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Nel dettaglio andiamo a vedere quali sono le disposizioni per cui i docenti possono chiedere l’utilizzazione:

  • docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero nella provincia;

  • docenti trasferiti a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti), che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto subcomunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto, per l’anno scolastico 2022/23, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2014/2015 e successivi;

  • docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;

  • docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

  • docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero;

  • docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;

  • docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;

  • docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);

  • docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;

  • docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;

  • insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell’art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;

  • insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso,sia essa appartenente alla tabella A,che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;

  • docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell’art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;

  • docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;

  • personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione;

  • personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

di CLAUDIO CASTAGNA

contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it



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