Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota informativa in relazione allo svolgimento dell’esame di Stato per le classi terze della scuola secondaria di I grado.
Nel 2022/2023 l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato secondo le citate disposizioni normative, come di seguito riportate.
Prove d’esame
L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L’esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:
prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie: 1. testo narrativo o descrittivo 2. testo argomentativo 3. comprensione e sintesi di un testo.
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).
Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
problemi articolati su una o più richieste
quesiti a risposta aperta.
Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:
questionario di comprensione di un testo
completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
elaborazione di un dialogo
lettera o e-mail personale
sintesi di un testo.
Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l’esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi. La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.
di VALENTINA ZIN
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it