Riunioni scolastiche online, il CNDDU chiede regole chiare sulla riservatezza e sugli ambienti di collegamento dei docenti
Il CNDDU sollecita il MIM a integrare le indicazioni sulle riunioni telematiche di consigli di classe, GLO e collegi dei docenti, definendo criteri per garantire la...

Partecipare a un consiglio di classe mentre si viaggia in autobus, oppure collegarsi a un GLO dall'automobile o da un ambiente condiviso. Situazioni che possono sembrare semplici soluzioni organizzative, ma che sollevano una questione delicata: chi garantisce che le informazioni sugli studenti non vengano ascoltate da persone estranee?
A richiamare l'attenzione sul problema è il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), intervenuto dopo alcune segnalazioni relative a insegnanti che parteciperebbero alle riunioni collegiali da luoghi privi di adeguate condizioni di riservatezza. “Le riunioni collegiali non possono essere assimilate a comuni conversazioni a distanza. Nei consigli di classe vengono esaminate situazioni individuali, difficoltà di apprendimento e circostanze familiari; nei GLO il confronto coinvolge anche informazioni relative alla salute e alla disabilità degli studenti”.
Il Coordinamento precisa che le situazioni segnalate devono essere verificate, ma richiama un principio fondamentale. “La disponibilità di una connessione internet non rende automaticamente idoneo qualsiasi luogo allo svolgimento di attività istituzionali riservate”.
Il riferimento normativo è il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), che impone adeguate misure di sicurezza e riservatezza nel trattamento delle informazioni. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, all'articolo 44, comma 6, disciplina inoltre la possibilità di svolgere a distanza determinate attività collegiali. La nota ministeriale n. 3803 del 30 giugno 2026 ha definito requisiti tecnico-organizzativi per le sedute deliberative telematiche, dall'identificazione dei partecipanti alla sicurezza degli accessi.
Secondo il CNDDU, tuttavia, rimane un aspetto non sufficientemente regolamentato: il luogo dal quale il docente partecipa alla riunione. “L'assenza di un divieto specifico di partecipazione da mezzi pubblici o spazi condivisi non può però essere interpretata come un'autorizzazione a trattare informazioni riservate in condizioni che ne consentano la conoscenza da parte di soggetti non legittimati”.
Il Coordinamento richiama anche il provvedimento n. 64 del 29 gennaio 2026 del Garante per la protezione dei dati personali, relativo alla pubblicazione illecita di nominativi di studenti associati alle convocazioni dei rispettivi GLO. “Se persino un riferimento organizzativo può compromettere la riservatezza, risulta ancora più necessario garantire che le discussioni collegiali non siano esposte all'ascolto di estranei”.
Il problema, secondo il CNDDU, non può essere affidato esclusivamente al buon senso dei singoli insegnanti. Anche le istituzioni scolastiche devono predisporre indicazioni organizzative adeguate. “Le difficoltà di spostamento o la successione ravvicinata degli impegni non possono giustificare condizioni di partecipazione inadeguate, ma richiedono soluzioni organizzative coerenti con la normativa”.
Da qui la richiesta alle scuole di verificare i propri regolamenti, coinvolgendo il Responsabile della protezione dei dati, e al Ministero di integrare le indicazioni sulle riunioni a distanza con criteri chiari relativi agli ambienti di collegamento. Il Coordinamento evidenzia una contraddizione che considera particolarmente significativa. “Non è coerente imporre credenziali individuali, identificazione dei partecipanti, protezione dei documenti e tracciabilità delle operazioni, per poi tollerare che le stesse informazioni possano essere ascoltate da estranei su un autobus o in un altro ambiente non riservato”.
E aggiunge:
“Una piattaforma tecnologicamente sicura non garantisce, da sola, la sicurezza del trattamento se il contesto nel quale viene utilizzata espone le comunicazioni a soggetti non autorizzati”. Il CNDDU invita infine a evitare che modalità di partecipazione inadeguate diventino abitudini consolidate nelle scuole. “La ripetizione di una prassi non ne determina la legittimità, così come l'assenza di violazioni formalmente accertate non dimostra l'adeguatezza delle misure adottate”. La tutela della privacy, conclude il Coordinamento, non può limitarsi alla sicurezza delle piattaforme e degli archivi digitali, ma deve riguardare anche le condizioni concrete nelle quali vengono discusse le informazioni sugli studenti.
di La Redazione
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