Ricostruzione carriera: l'anno 2013 è valido per il Tribunale di Roma anche a livello economico. Ecco tutte le novità in merito. Scarica il Testo della Sentenza (PDF)
- La Redazione
- 30 mag
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La sentenza della Cassazione pubblicata da alcuni giorni che limita il riconoscimento dell’anno 2013 al solo riconoscimento giuridici non...

La sentenza della Cassazione pubblicata da alcuni giorni che limita il riconoscimento dell’anno 2013 al solo riconoscimento giuridici non convince il Tribunale capitolino.
Difatti con la sentenza pubblicata in data 27 maggio 2025, il tribunale ha ritenuto di dover richiamare, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., l’orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all’ordinanza della Corte di cassazione n. 1633/2024 dell’11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali.
La Corte di cassazione, anche nelle sue decisioni precedenti, ha spesso sottolineato la necessità di distinguere tra: Progressioni economiche: la normativa blocca gli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per specifici periodi; Progressioni giuridiche: la progressione di carriera dal punto di vista giuridico, cioè il riconoscimento dell’anzianità di servizio e l’avanzamento di livello, non dovrebbe essere impedita dalle misure di contenimento economico.
La Cassazione ha quindi distinto tra effetti economici (bloccati) e progressioni di carriera (non bloccate). Il blocco economico, secondo la Corte, non deve estendersi a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola.
In forza di quanto disposto dalla Suprema Corte va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l’anno 2013, nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo.
Pertanto, in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici e previdenziali l’anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo.
E conseguentemente condanna l’Amministrazione al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell’inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera inclusiva dell’anno 2013, oltre interessi e rivalutazione nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi nei limiti di quanto maturato a decorrere dal quinquennio anteriore al 19.2.2025.
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di VALENTINA TROPEA
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