Relazioni sindacali a scuola, il Tribunale di Bari dà ragione alla Gilda degli Insegnanti: "La scuola pubblica si fonda sul dialogo e sulla parità dei ruoli"
- La Redazione
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Il Tribunale del Lavoro di Bari ha accolto integralmente il ricorso della Gilda degli Insegnanti, ritenendo fondate le contestazioni sulla gestione delle...

Dopo la sentenza con cui il Tribunale del Lavoro di Bari ha accolto integralmente il ricorso contro la dirigente scolastica dell'Istituto "IV Novembre Mercadante" di Altamura, la Gilda degli Insegnanti di Bari ha diffuso un comunicato per ricostruire le ragioni della vertenza e spiegare quali comportamenti sono stati ritenuti antisindacali dal giudice. Di seguito la nota integrale.
IL COMUNICATO INTEGRALE DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BARI
Il Tribunale Ordinario di Bari – Sezione Lavoro, con decreto del 30 luglio 2026 (R.G. 9118/2026), ha accolto integralmente il ricorso presentato dalla Federazione Gilda Unams – Gilda degli Insegnanti di Bari, assistita dall'Avvocato Michele Ursini, sancendo l'antisindacalità dei comportamenti adottati dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale "IV Novembre Mercadante" di Altamura. Il Giudice ha censurato il comportamento datoriale, giudicato lesivo delle prerogative sindacali e in palese violazione dei doveri di correttezza, trasparenza, informazione e partecipazione previsti dal CCNL Scuola (artt. 4, 5, 6 e 7).
La sentenza ribadisce con forza che l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori rappresenta il presidio invalicabile contro ogni tentativo dell'amministrazione di limitare o comprometterne il libero esercizio dell'attività sindacale.
La vertenza giudiziaria, promossa dalla Gilda degli Insegnanti di Bari, si è resa necessaria a fronte di una gestione unilaterale e opaca delle relazioni sindacali in sede di contrattazione integrativa d'istituto per l'anno scolastico 2025/2026. Le criticità riscontrate nel ricorso e nelle note di trattazione riguardano il mancato rispetto degli obblighi di informativa preventiva, con l'omessa trasmissione della documentazione necessaria e l'assenza di riscontro alle richieste formali sulla precedente contrattazione e sull'utilizzo delle economie del FIS.
A ciò si aggiungono carenze normative e organizzative, tra cui la mancata definizione del monte ore RSU, dei servizi minimi in caso di sciopero e di criteri trasparenti per l'assegnazione del personale ai plessi e la gestione delle ore "buco", nonché la mancata attuazione del diritto alla disconnessione.
Permangono, infine, criticità nella gestione delle risorse economiche, con una ripartizione non equilibrata del Fondo d'Istituto e l'assenza di criteri oggettivi per l'assegnazione dei fondi relativi ad "Agenda Sud", PN e PNRR. Il Tribunale ha accolto integralmente le richieste della Gilda degli Insegnanti di Bari ordinando la cessazione della condotta antisindacale, l'annullamento dei suoi effetti e condannando l'amministrazione al pagamento delle spese.
La Gilda degli Insegnanti di Bari esprime profonda soddisfazione per una sentenza che ripristina la legalità e il rispetto delle regole nelle istituzioni scolastiche ribandendo un principio fondamentale: la scuola pubblica e democratica si fonda sul dialogo costruttivo e sulla parità dei ruoli; la gestione delle risorse e dell'organizzazione non può avvenire calpestando i diritti e la dignità professionale dei docenti e del personale ATA.
CONCLUSIONE
Il Tribunale del Lavoro di Bari ha accolto integralmente il ricorso della Gilda degli Insegnanti, ritenendo antisindacali alcune condotte contestate alla dirigente scolastica nell'ambito della contrattazione d'istituto. Secondo il giudice, il rispetto degli obblighi di informazione, trasparenza e partecipazione rappresenta un presupposto essenziale per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
di La Redazione
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