Le conseguenze se si rinuncia alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021- 22, si differenziano in assunzioni GaE e concorsi.
Nelle graduatorie ad esaurimento, in caso di rinuncia la proposta all’assunzione, viene eliminata:
✓ dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.
Nel caso in cui il rifiuto avviene per il sostegno, questo non comporterà l’eliminazione dal posto comune o dalla classe di concorso in riferimento al sostegno.
✓ dalla relativa graduatoria d’istituto di I fascia.
Si conserva il diritto a permanere:
✓ nelle Graduatorie ad Esaurimento per le altre classi di concorso per cui si è iscritti o, nei casi di infanzia e primaria, si continua a permanere nella graduatoria ad esaurimento es. della infanzia se si è rinunciato al ruolo dalla graduatoria della primaria e viceversa;
✓ nelle Graduatorie di merito di qualunque concorso in cui si è eventualmente inseriti;
✓ nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) compresi gli elenchi aggiuntivi.
In questo caso il diritto a permanere riguarda anche l’eventuale classe di concorso/tipologia di posto per cui si è rinunciato alla nomina in ruolo. Mentre nelle graduatorie di merito, una rinuncia all’assunzione causa l’eliminazione dalla graduatoria per il posto o per la classe di concorso. Graduatoria Fascia aggiuntiva: nel caso di una rinuncia al ruolo, avviene l’eliminazione dalla fascia aggiuntiva dalla relativa graduatoria.