Per docenti e ATA precari, con scadenza del contratto di lavoro al 30 giugno, è possibile presentare la domanda di disoccupazione NASPI esclusivamente online. Lo stesso iter per chi avrà scadenza del contratto al 31 agosto.
Come ogni anno per un gran numero di docenti e ATA precari, con scadenza del contratto di lavoro al 30 giugno, è possibile presentare la domanda di disoccupazione NASPI online. Lo stesso iter spetterà a quanti avranno la scadenza del contratto al 31 agosto.
Da questo anno la procedura per presentare domanda sarà esclusivamente online , infatti con comunicazione del 27 giugno l'INPS ha decretato che la sperimentazione iniziata il 21 aprile 2023, della nuova procedura online, si è conclusa positivamente.
Quindi docenti e ATA con contratto al 30 giugno possono accedere al servizio e presentare la domanda di indennità di disoccupazione NASPI online.
Come si accede al nuovo servizio online di domanda di indennità di disoccupazione NASPI?
Il nuovo servizio di presentazione della domanda è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità”
> “Per disoccupati”
> “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”
> “Utilizza il servizio”
> “NASpI - Domanda”
> “Utilizza il servizio”
> “NUOVA DOMANDA”
L'autenticazione può avvenire con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
In particolar modo per i precari che hanno svolto il servizio per la prima volta nella scuola, a seguire inseriamo alcune notizie utili sull'indennità di disoccupazione NASPI.
Chi può presentare la domanda di NASPI?
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Quando presentare la domanda di indennità di disoccupazione NASpI?
dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94). La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI. I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94). Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, dopo l'accoglimento della domanda di NASpI, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI.
Quanto spetta di indennità NASPI?
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (1.250,87 euro per il 2022).
La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda. Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.250,87 euro per il 2022), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2022 a 1.360,77 euro). L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
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