Nella scuola la gestione dei procedimenti disciplinari è data dal combinato disposto del DLGS 165/2001, del DLGS 297/1994, della Legge 300 del 1970, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62, dal CCNL comparto scuola oltre che dalle norme del Codice Civile e dalla giurisprudenza.
Fino a dieci giorni di sospensione ATA è competente il DS
L’URS, facendo riferimento al personale Ata, spiega che i dirigenti delle scuole, dal momento in cui si viene a conoscenza di comportamenti non adeguati con sanzioni simili alla sospensione del servizio per 10 giorni e privazione della retribuzione lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 bis.
La competenza oltre la censura per sanzioni nei confronti dei docenti
I comportamenti punibili con relativa sanzione, entro 10 giorni i dirigenti scolastici devono mandare gli atti all’ U.P.D. come è stato previsto dall’art 55 bis comma 4 del citato D.Lgs 165/2001.