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PERCORSI ABILITANTI, TIROCINIO DIRETTO ED INDIRETTO: L'IMPEGNO IN PRESENZA NELLE CLASSI QUANTE ORE RICHIEDE? FACCIAMO CHIAREZZA

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

Occorre sottolineare, inoltre, che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all’articolo 2 bis, comma 4, stabilisce espressamente che “per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a...



Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ed il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con la Nota del 28 Giugno 2024, n. 7845, forniscono delucidazioni sullo svolgimento del tirocinio in merito ai percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024.

Si fa riferimento ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, da 30 e 60 CFU, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento come disciplinati dal dlgs.vo 13 aprile 2017 n. 59, dal D.P.C.M. 4 agosto 2023 ed autorizzati, per l’anno accademico 2023/2024, con il decreto del Ministero dell’università e della ricerca 22 aprile 2024 n. 621 recante “Decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti”.


TIROCINIO

Il D.P.C.M. 4 agosto 2023, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 2 bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ha definito i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, in ordine ai quali assumono rilievo le attività di tirocinio diretto e indiretto che non possono essere inferiori a 20 CFU/CFA.


Occorre sottolineare, inoltre, che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all’articolo 2 bis, comma 4, stabilisce espressamente che per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore".


TIROCINIO DIRETTO


Quanto ai percorsi di formazione iniziale in fase di attivazione per l’anno accademico 2023/2024, vengono in rilievo, in particolare, gli allegati 1 e 3 del richiamato D.P.C.M. concernenti rispettivamente i 60 e 30 CFU/CFA.


Tali allegati ascrivono a tirocinio diretto le seguenti attività:


  • osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche;

  • osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;

  • osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;

  • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.


In un’ottica di semplificazione conseguente alla necessità di completare, a fronte della ristrettezza dei tempi di conclusione dei percorsi, l’esperienza di tirocinio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate, fermo quanto già previsto dai richiamati allegati al D.P.C.M., si ritiene di individuare, a titolo esemplificativo, entro il perimetro dell’autonomia scolastica ed universitaria, ulteriori connesse occasioni che potrebbero essere ricomprese nelle attività di tirocinio, laddove compatibili con il relativo periodo di svolgimento, quali:


  • corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline;

  • coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende;

  • per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche;

  • coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. “Piano Estate”, nel caso in cui l’istituzione scolastica vi abbia aderito;

  • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all’integrazione dei soggetti con disabilità;

  • partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all’autovalutazione e al miglioramento dei processi, all’orientamento in uscita, all’inclusione;

  • partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti.



TIROCINIO INDIRETTO

Quanto, invece, al tirocinio indiretto, l’allegato 1 al D.P.C.M., prevede che “Le attività di tirocinio indiretto sono articolate in momenti di riflessione autonoma, e guidata e coordinata dai tutor; documentazione, approfondimento, come progettate dalle sedi, sono volte, tra l’altro alla:


  • rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor, i docenti del percorso;

  • costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale".


Relativamente alle attività di tirocinio indiretto, potrebbe annoverarsi, in via aggiuntiva, anche la messa a disposizione di alcune sezioni e contenuti della piattaforma INDIRE per approfondimenti, attività di libera ricerca e studio autonomo orientato allo sviluppo professionale.


TIROCINIO IN DISCIPLINE AFFINI

Ove non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso, stante la preminente finalità di assicurare il completamento dei percorsi nei termini indicati, considerato che il tirocinio diretto consiste, tra l’altro, in “osservazione guidata delle attività svolte in classe mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche”, non risulta esclusa la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti.


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