Percorsi abilitanti 30 E 36 CFU, VINCITORI di Concorso PNRR 1: quando dovranno CONCLUDERSI? Le attività didattiche si svolgeranno in modalità TELEMATICA? Ecco le NUOVE INDICAZIONI del MIM e del MUR
- La Redazione

- 7 apr
- Tempo di lettura: 3 min
Percorsi abilitanti 30 e 36 CFU: si ricorda che ai fini dell'individuazione del percorso di completamento ha valore la situazione...

Il Ministero dell’Istruzione e del merito con la nota N. 7353 del 4 aprile 2025 e il Ministero dell’Università e della Ricerca con la nota N. 3877 sempre del 4 aprile 2025 congiuntamente forniscono indicazioni sull’offerta formativa destinata ai vincitori di concorso, i c.d. percorsi “di completamento” relativamente all'a.a. 2024/2025.
Si fa riferimento alla nota del 6 febbraio 2025 prot. 2884 per fornire ulteriori indicazioni relativamente all’organizzazione dei percorsi “di completamento” da 30 e 36 CFU/CFA ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento per i docenti vincitori di concorso.
SCARICA LA NOTA DEL 6 FEBBRAIO 2025 N. 2884 (PDF)
Come è noto la soluzione prospettata per agevolare i docenti che devono abilitarsi in una classe di concorso non attivata nella regione nella quale prestano servizio (lo svolgimento del percorso in collaborazione tra l’istituzione che ha attivato la specifica classe di concorso e l’istituzione più prossima alla sede di servizio) risulta la modalità più coerente con la normativa di riferimento, per cui tutti i soggetti istituzionali coinvolti stanno collaborando per superare adeguatamente eventuali difficoltà organizzative.
Al fine di facilitare la definizione di accordi di collaborazione tra le istituzioni presenti sul territorio è stato predisposto l’elenco allegato (all.1) che, filtrato per singola regione, illustra il numero dei docenti vincitori di concorso che sono in servizio e che devono conseguire l’abilitazione in una classe di concorso non attivata in quella regione (secondo i dati aggiornati forniti dagli USR) e le istituzioni che, in altre regioni, hanno invece attivato i corsi per quella classe.
SCARICA L'ALLEGATO 1
Avvalendosi di questo documento i rappresentanti delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione e i rappresentanti degli USR, secondo le rispettive competenze, potranno individuare le istituzioni che in ogni regione sono disponibili a formalizzare una collaborazione con le istituzioni che, in altre regioni, hanno attivato la/le classe/i di concorso e quindi indirizzare i docenti verso le istituzioni che sono parte di questo accordo per effettuare l’iscrizione (che andrà formalizzata presso l’istituzione che ha attivato la classe di concorso) e per definire le modalità di svolgimento della parte in presenza del percorso formativo.
Si ricorda che ai fini dell’individuazione del percorso di completamento ha valore la situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso.
Su richiesta delle istituzioni, gli Uffici scolastici regionali forniranno l’elenco degli aventi diritto indicando, ove fosse necessario, l’eventuale percorso per il quale è richiesta la frequenza da parte dei candidati. Gli aspetti relativi al versamento del contributo economico per lo svolgimento del corso e della suddivisione dello stesso tra istituzioni che sono parte della convenzione potranno essere definiti in autonomia dalle parti, fermo restando quanto previsto dall’art. 12 commi 2 e 3 del DPCM 4 agosto 2023 in ordine ai limiti massimi del contributo.
La prova finale è svolta nell’istituzione che ha attivato la classe di concorso e presso la quale il candidato è iscritto, secondo le modalità di cui all’art. 9 del DPCM 3 agosto 2023. Il comma 5 del predetto art. 9 non prescrive che nella commissione d’esame siano presenti i docenti dell’altra istituzione che è parte della convenzione.
Per quanto concerne infine la modalità di erogazione del percorso, fermo quanto previsto dal comma 6-bis dell’art. 18 bis del d.lgs. 59/2017 - secondo cui le attività didattiche possono essere svolte con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale – le previsioni inserite in fase di accreditamento, siano queste relative alle specifiche attività svolte in presenza che a quelle svolte a distanza, possono essere rimodulate e applicate in modo autonomo al fine di garantire il funzionamento del modello individuato e la positiva conclusione dei percorsi di completamento.
Si fa presente che tali percorsi dovranno concludersi inderogabilmente entro e non oltre il 18 luglio 2025.
SCARICA LA NOTA MIM/MUR (PDF)
di VALENTINA TROPEA
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