Pensioni, hai lavorato in Italia e all’estero? Come contano i contributi e dove presentare la domanda
L’INPS chiarisce come valutare i periodi lavorati fuori dall’Italia, anche prima del 1996. Le indicazioni sull’importo minimo richiesto per accedere alla pensione, sulla Gestione Separata e sulle domande di chi risiede all’estero

Chi ha lavorato in Italia e all’estero, con contributi distribuiti anche tra più gestioni previdenziali italiane, deve verificare come utilizzare questi periodi per raggiungere la pensione. Contano soltanto gli anni complessivi oppure anche quando sono stati maturati? E chi vive fuori dall’Italia a quale ente deve rivolgersi?
A questi interrogativi risponde la circolare INPS n. 107 del 20 ottobre 2026, presentata dall’Istituto nella notizia del 21 ottobre. Il documento raccoglie istruzioni già esistenti e aggiunge chiarimenti sulla valutazione dei contributi esteri nelle pensioni richieste attraverso il cumulo.
Chi è interessato e quali contributi esteri contano
Le indicazioni riguardano chi utilizza il cumulo dei periodi assicurativi tra gestioni italiane, disciplinato dalla legge n. 228/2012, e può far valere anche periodi maturati all’estero.
Si tratta di due strumenti distinti: il cumulo permette di riunire ai fini pensionistici i contributi presenti nelle diverse gestioni italiane; il coordinamento internazionale consente di considerare anche quelli esteri, secondo le norme applicabili.
Sono interessati i periodi maturati negli Stati dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo, in Svizzera e nel Regno Unito, oltre che nei Paesi legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali che prevedono la totalizzazione internazionale.
Occorre però rispettare alcune condizioni:
avere in Italia il minimo contributivo richiesto: nell’ambito della normativa europea, 52 settimane o un anno; per le convenzioni bilaterali valgono i rispettivi requisiti;
avere almeno una gestione italiana coinvolta nel cumulo che possa riconoscere i periodi esteri secondo le disposizioni internazionali applicabili;
utilizzare i periodi esteri quando servono a raggiungere il diritto oppure consentono un trattamento più favorevole rispetto al solo cumulo nazionale.
Per raggiungere il minimo italiano si considera tutta la contribuzione non coincidente delle gestioni interessate. I periodi italiani ed esteri sovrapposti si contano una sola volta ai fini del diritto.
L’INPS ribadisce inoltre che percepire già una pensione estera non impedisce, di per sé, di ricorrere al cumulo. Anche i periodi che hanno prodotto quella pensione possono essere utili per raggiungere il diritto in Italia.
Per la maggior parte delle convenzioni bilaterali, tuttavia, se il diritto è già raggiunto con i soli contributi italiani, la totalizzazione estera non è necessaria. La circolare richiama specifiche eccezioni per Jersey e le Isole del Canale, gli Stati sorti dalla ex Jugoslavia e l’Uruguay.
Perché sono importanti i periodi prima del 1996
Chi ha iniziato a versare in Italia dal 1996 potrebbe avere lavorato all’estero negli anni precedenti. Quei periodi non vanno ignorati: se riconoscibili e non sovrapposti, concorrono a stabilire l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Questo accertamento serve a individuare i requisiti di accesso, le regole applicabili e il sistema di calcolo delle quote INPS.
La distinzione è importante: l’importo della pensione italiana in cumulo viene calcolato sui periodi maturati nelle gestioni italiane. I periodi esteri anteriori al 1996 possono però incidere sul sistema da applicare.
Possono rilevare anche per l’integrazione al trattamento minimo, quando la pensione in cumulo viene liquidata nel sistema misto. Il beneficio resta subordinato alle condizioni reddituali e alla presenza di almeno una quota a carico di una gestione che lo preveda. Nella verifica dei redditi contano anche le pensioni estere e gli eventuali redditi conseguiti fuori dall’Italia.
Importo soglia e Gestione Separata: quando serve la verifica
Per alcune pensioni di vecchiaia occorre raggiungere anche un importo minimo richiesto per l’accesso, chiamato importo soglia.
La circolare richiama questa verifica per la pensione di vecchiaia in cumulo liquidata nel sistema misto quando l’ultima iscrizione è nella Gestione Separata e l’interessato ha meno di 71 anni, limite soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita dal 2027.
Quando la verifica è necessaria, alla pensione italiana si somma anche la pensione estera, o la relativa quota, maturata nei Paesi coperti dalle disposizioni internazionali richiamate.
L’INPS precisa che la soglia può essere raggiunta anche successivamente, grazie alla liquidazione della pensione estera. In questo caso, la pensione italiana in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento del requisito.
C’è poi un chiarimento specifico: la verifica non è necessaria se, dopo gli ultimi contributi italiani nella Gestione Separata, risultano periodi esteri utilizzabili per il diritto in una gestione che non richiede l’importo soglia.
Non basta quindi avere lavorato all’estero dopo l’ultima iscrizione italiana: bisogna verificare dove quei periodi possono essere riconosciuti. Per i Fondi speciali assumono rilievo anche la categoria assicurata e la natura dell’attività svolta.
Resta inoltre richiesta la cessazione del lavoro dipendente, anche all’estero, alla decorrenza della pensione.
Dove presentare la domanda e chi segue la pratica
Il primo riferimento è il Paese di residenza.
Dove risiede il richiedente | Dove presenta, di regola, la domanda |
In Italia | Attraverso la procedura telematica INPS, scegliendo la prestazione richiesta |
In un Paese che applica i regolamenti UE o gli accordi e le convenzioni bilaterali richiamati | All’istituzione previdenziale competente del Paese di residenza, secondo le modalità locali |
L’istituzione estera trasmette la documentazione alla sede Polo INPS competente per avviare la pratica internazionale.
Per individuare l’ente che istruisce il cumulo, invece, si guarda alla gestione dell’ultima contribuzione italiana: gli eventuali contributi versati successivamente all’estero non modificano questo criterio.
L’INPS deve inoltre esaminare l’intera posizione assicurativa, anche quando la documentazione estera indica genericamente una pensione di vecchiaia o anticipata. Prima della liquidazione deve informare l’interessato sulle possibilità di accesso emerse e sui relativi effetti, così da consentirgli di scegliere.
I chiarimenti riguardano dunque il modo in cui vengono valutate le singole carriere contributive: non introducono un aumento automatico dell’assegno né un anticipo della pensione valido per tutti.
di La Redazione
Docenti e ATA, permessi 150 ore 2027: domanda con riserva per i percorsi abilitanti e il terzo ciclo Indire?
Stipendi, 152 euro di aumento e 1.136 euro di arretrati: chi li riceverà e quanto arriverà in busta paga. Le tabelle per docenti e ATA
GPS, il punteggio può cambiare dopo la prima supplenza: cosa controlla la scuola e perché conservare il decreto di convalida




.jpg)
.jpg)


















%20(2).jpg)
.jpg)

%20(2).jpg)














![Lavora a scuola con gli interpelli supplenze docenti 2026/27, pubblicati i nuovi avvisi delle scuole con scadenze imminenti [AGGIORNATO AL 26 OTTOBRE]](https://static.wixstatic.com/media/f28445_30fcf842219a42e282408d48fbfaad00~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/f28445_30fcf842219a42e282408d48fbfaad00~mv2.webp)
![Lavora a scuola con gli interpelli supplenze docenti 2026/27, pubblicati i nuovi avvisi delle scuole con scadenze imminenti [AGGIORNATO AL 26 OTTOBRE]](https://static.wixstatic.com/media/f28445_30fcf842219a42e282408d48fbfaad00~mv2.jpg/v1/fill/w_57,h_57,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/f28445_30fcf842219a42e282408d48fbfaad00~mv2.webp)


.jpg)
Commenti