Pensione 2027-2028, tutte le novità INPS su assegni straordinari, isopensione e indennità di espansione (Circolare)
- La Redazione

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Il nuovo quadro normativo per il triennio 2027-2028 introduce modifiche a pensioni straordinarie, isopensione e indennità di espansione, con impatti su personale scolastico e lavoratori del settore pubblico e privato.

Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici
"Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025, recante “Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita”, ha previsto, per il biennio 2027-2028, un ulteriore incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici pari a tre mesi. L’articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), ha previsto, inoltre, che il suddetto incremento è applicato limitatamente all’anno 2027 nella misura di un mese e nella misura intera di tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Successivamente, ai sensi dell’articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il 20 gennaio 2026 è stata pubblicata dalla Ragioneria generale dello Stato la nota di aggiornamento al Rapporto n. 26 del 2025 sulle “Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario”, elaborata sui più recenti dati demografici forniti dall’ISTAT e riguardante, tra l’altro, i requisiti di accesso al sistema pensionistico “in via prospettica”.
L’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita si applica anche con riferimento ai soggetti titolari di:
-assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore;
-prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. isopensione); -indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (contratto di espansione).
Tali prestazioni hanno una durata che può superare i due anni considerati per l’adeguamento dei requisiti pensionistici dal decreto direttoriale 19 dicembre 2025 (al momento il periodo ordinario di durata massima dell’isopensione e dell’indennità di espansione va dai 4 ai 7 anni) e, per tale motivo, è necessario, nell’ambito dell’istruttoria delle domande relative a tali prestazioni, considerare anche i requisiti di accesso al sistema pensionistico “in via prospettica”.
Pertanto, ai fini della lavorazione delle domande relative ai trattamenti in argomento, le procedure informatiche dell’INPS sono state aggiornate nell’anno 2026 sulla base dei nuovi requisiti di accesso al sistema pensionistico (cfr. il decreto direttoriale 19 dicembre 2025 e l’art. 1, commi 180, 181 e da 185 a 190, della legge di Bilancio 2026), nonché sulla base delle tabelle relative ai nuovi requisiti “in via prospettica” (cfr. l’art. 12, comma 12-ter, del decretolegge n. 78/2010). Al fine di consolidare il sistema e gli strumenti normativi di accompagnamento a pensione e tutelare i soggetti che negli anni hanno avuto accesso alle prestazioni in argomento e che, per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita (da uno a tre mesi), anche “in via prospettica”, non raggiungerebbero il diritto alla pensione al termine del periodo ordinario di durata massima della prestazione di esodo (attualmente 4, 5 o 7 anni, a seconda della prestazione), alla luce dell’analisi condotta sulle fattispecie concrete nel tempo verificatesi, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce quanto segue.
Titolari di assegno straordinario del Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza
Per i lavoratori dipendenti dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza, il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 gennaio 2014, n. 78459, all’articolo 6, comma 2, prevede che: “Qualora intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento della contribuzione ad esso correlata verranno prorogati oltre il suddetto limite di sessanta mesi e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia”.
Dunque, tale articolo prevede una salvaguardia che va oltre il periodo ordinario di durata massima della prestazione (sessanta mesi) e, pertanto, si può procedere al prolungamento della durata degli assegni straordinari oltre il limite dei sessanta mesi e fino alla prima decorrenza utile per l’accesso alla pensione, unitamente al versamento della contribuzione correlata, fino al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia.
Titolari di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterale per il personale del credito e del credito cooperativo
In analogia a quanto precisato al precedente paragrafo 1.1, anche in considerazione dell’identità di natura e di compiti dei Fondi di solidarietà bilaterali, per i lavoratori titolari di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterale per il personale del credito e per il personale del credito cooperativo, i rispettivi Comitati amministratori possono valutare l’opportunità di deliberare il prolungamento della durata dell’assegno straordinario, oltre il limite massimo e fino alla prima decorrenza utile per l’accesso alla pensione, unitamente al versamento della contribuzione correlata, fino al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia.
Titolari della c.d. isopensione e dell’indennità di espansione
In considerazione del tenore letterale dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione) e dell’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (contratto di espansione), nei quali viene previsto l’impegno del datore di lavoro a corrispondere ai lavoratori una prestazione “fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento” (cfr. l’art. 4, comma, 1 della legge n. 92/2012) o un’indennità mensile “fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico” (cfr. l’art. 41, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 148/2015), al momento della definizione della domanda di accompagnamento a pensione è necessario accertare che il lavoratore, in base al quadro normativo vigente, raggiunga la prima decorrenza utile della pensione nei quattro anni (attualmente sette) per la c.d. isopensione o cinque anni per il contratto di espansione, successivi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro; successivamente all’erogazione della prestazione, l’INPS può continuare a corrisponderla fino al raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione, ancorché la stessa, per effetto dell’adeguamento degli incrementi della speranza di vita stabiliti con i decreti direttoriali, si collochi oltre il periodo ordinario di durata massima della prestazione di accompagnamento a pensione, fermo restando il versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista e della necessaria contribuzione correlata per la maturazione dei requisiti pensionistici.
Domande da esaminare o respinte
Con il messaggio n. 558 del 17 febbraio 2026 è stato precisato che, a seguito dell’applicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, qualora si rilevi il superamento del periodo ordinario di durata massima delle diverse prestazioni di accompagnamento a pensione previsto dalle norme in materia, le Strutture territoriali dell’Istituto devono provvedere a comunicare la reiezione delle relative domande al datore di lavoro esodante e al lavoratore interessato.
Tali casi di reiezione si sono verificati in quanto, alla luce dei nuovi requisiti “in via prospettica” aggiornati per l’anno 2026, al momento della verifica dei requisiti nel medesimo anno da parte delle Strutture territoriali dell’INPS è mutata la valutazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti pensionistici rispetto a quanto dichiarato, sulla base delle previgenti tabelle in uso per l’anno 2025, dal datore di lavoro nelle domande di assegno straordinario o a quanto indicato nella lettera di calcolo dell’importo dell’isopensione. Pertanto, nel caso delle domande presentate dai datori di lavoro in relazione a lavoratori che hanno già risolto il rapporto di
lavoro entro il 31 gennaio 2026:
per le prestazioni di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione) se, in fase di istruttoria, i lavoratori coinvolti risultassero pregiudicati per l’applicazione dei nuovi requisiti pensionistici “in via prospettica” - superamento del periodo ordinario di durata massima della prestazione - le Strutture territoriali devono provvedere all’accoglimento della domanda. Le domande eventualmente già respinte sulla base delle istruzioni fornite con il messaggio n. 558/2026 possono essere oggetto di riesame, su richiesta del datore di lavoro e sentito il lavoratore, per una rivalutazione secondo le indicazioni fornite con la presente circolare;
per le domande di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali per il personale dipendente delle imprese assicuratrici, del credito e del credito cooperativo, a seguito delle eventuali delibere dei Comitati amministratori, le Strutture territoriali devono provvedere all’accoglimento delle domande e a riesaminare, su richiesta del datore di lavoro, sentito il lavoratore, quelle respinte. Eventuali problematiche di natura tecnica che dovessero essere riscontrate nella definizione delle domande devono essere comunicate tramite la seguente casella di posta elettronica dedicata: prestazionearticolo4@inps.it.
Effetti sulle prestazioni di accompagnamento a pensione della nuova disciplina della decorrenza della pensione anticipata (c.d. finestra) di cui all’articolo 1, commi 162 e 163, della legge n. 213/2023, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG
L’articolo 1, commi 162 e 163, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,haintrodotto una specifica disciplina in materia di decorrenza della pensione anticipata (c.d. finestra) di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, CPS, CPI e CPUG. In particolare, tali trattamenti pensionistici decorrono trascorsi:
tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi previsti per l’accesso alla pensione anticipata se maturati entro il 31 dicembre 2024;
quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se maturati entro il 31 dicembre 2025;
cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se maturati entro il 31 dicembre 2026;
sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se maturati entro il 31 dicembre 2027;
nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se maturati dal 1° gennaio 2028.
Tale disciplina si applica anche con riguardo ai destinatari degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali e ai soggetti titolari delle prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione) e all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (indennità di espansione), che sono iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG. Pertanto, al fine di consolidare il sistema e gli strumenti normativi di accompagnamento a pensione e tutelare i soggetti che hanno avuto accesso alle prestazioni in argomento, i quali, per effetto della modifica della decorrenza della pensione anticipata per gli iscritti alle citate Casse della Gestione pubblica, non raggiungerebbero il diritto alla decorrenza della pensione entro il periodo ordinario di durata massima della prestazione, le indicazioni in ordine al prolungamento delle prestazioni di accompagnamento a pensione nei termini e con le modalità indicate nel paragrafo 1 della presente circolare devono essere applicate anche ai soggetti di cui al presente paragrafo".
CIRCOLARE INPS
di LA REDAZIONE



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