Nuovi Giochi della gioventù 2025/26, pubblicato il decreto che stabilisce i criteri e le modalità di partecipazione degli studenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere
- La Redazione

- 22 dic 2025
- Tempo di lettura: 8 min
"I “Nuovi Giochi della Gioventù” sono promossi e organizzati dal Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i ... "

"In attuazione dell’articolo 2 della legge 25 marzo 2025, n. 41, di istituzione in forma sperimentale, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dei “Nuovi Giochi della Gioventù”, il presente decreto stabilisce i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le relative modalità di partecipazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti per l’anno scolastico 2025/2026.
I “Nuovi Giochi della Gioventù” sono promossi e organizzati dal Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per le disabilità, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., sentiti le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).
Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
a) “Ministero”: Ministero dell’istruzione e del merito
b) “Ministro”: Ministro dell’istruzione e del merito;
c) “Giochi”: Nuovi Giochi della Gioventù;
d) “legge”: legge 25 marzo 2025, n. 41.
Allo scopo di promuovere la formazione sportiva all’interno del percorso scolastico e di affermare la centralità del valore culturale e sociale dello sport, quale strumento educativo, formativo e inclusivo, nonché luogo di apprendimento cognitivo, di relazione e di socializzazione, teso a sviluppare nelle giovani generazioni la cultura del rispetto reciproco e del fair play, i Giochi sono destinati alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione.
(Organizzazione e articolazione dei Giochi per la scuola primaria)
Nell’ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività connesse ai Giochi assumono carattere ludico e polisportivo, allo scopo di contribuire allo sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni anche in relazione ai rispettivi livelli di capacità.
I Giochi destinati alla scuola primaria, di cui al comma 1, rientrano nella sezione denominata “Giovani in gioco”, così articolata:
a) fasi di istituto, riservate alle alunne e agli alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza, volte all’apprendimento e alla sperimentazione dell’attività motoria e sportiva in forma ludica e funzionale;
b) fasi di istituto, riservate alle alunne e agli alunni iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria;
c) fasi provinciali, riservate esclusivamente alle alunne e agli alunni iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria, finalizzate anche ad avviare le alunne e gli alunni alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni.
Le fasi di istituto dei Giochi di cui al comma 2, lett. a) e b) nonché la relativa partecipazione delle alunne e degli alunni alle medesime, sono organizzate dalle Istituzioni scolastiche di riferimento.
Le fasi provinciali dei Giochi, di cui al comma 2, lett. c), nonché la relativa partecipazione delle alunne e degli alunni alle medesime, sono organizzate dalle Commissioni organizzatrici regionali, di cui all’articolo 9, comma 2
(Organizzazione e articolazione dei Giochi per la scuola secondaria)
Con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, le attività motorie connesse ai Giochi, finalizzate anche a conseguire un avviamento alle discipline sportive, rientrano nella sezione denominata “Nuovi Giochi della Gioventù”, riservata alle studentesse e agli studenti iscritti alla scuola secondaria, così articolata:
a) fasi di istituto;
b) fasi provinciali;
c) fasi regionali;
d) fase nazionale.
Le fasi di istituto dei Giochi, di cui al comma 1, nonché la relativa partecipazione delle studentesse e degli studenti, sono organizzate dalle Istituzioni scolastiche di riferimento.
Le fasi provinciali e regionali dei Giochi di cui al comma 1, nonché la relativa partecipazione delle studentesse e degli studenti alle medesime, come individuati dalle rispettive Istituzioni scolastiche sulla base dei criteri fissati nel Regolamento adottato annualmente dalle Commissione organizzatrice nazionale, di cui all’articolo 9, comma 1, sono organizzate dalle Commissioni organizzatrici regionali, di cui all’articolo 9, comma 2.
Nelle fasi di cui al comma 1, che possono essere articolate anche sotto forma di sessione estiva e invernale, rientrano le discipline appositamente indicate nel Regolamento adottato annualmente dalla Commissione organizzatrice nazionale di cui all’articolo 9, comma 1, ove si presta particolare attenzione agli sport di squadra ai quali alunne e alunni, studentesse e studenti con e senza disabilità possano partecipare insieme.
(Manifestazione annuale nazionale e fasi)
L’attuazione delle finalità previste dagli articoli precedenti si consegue, oltreché attraverso la collaborazione fra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, anche attraverso la realizzazione, al termine dell’anno scolastico 2025/2026, di una manifestazione annuale denominata “Nuovi Giochi della Gioventù”, in occasione della quale le studentesse e gli studenti possono confrontarsi, sia a livello formativo, sia a livello sportivo, in ordine al percorso educativo espletato nel corso dell’anno scolastico ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del presente decreto.
La manifestazione annuale, di cui al comma 1, articolata anche in più giornate, nella quale avrà luogo la fase conclusiva con riferimento alle singole discipline individuate nel Regolamento annuale adottato dalla Commissione organizzatrice nazionale di cui all’articolo 9, comma 1, è organizzata dal Ministero dell’istruzione e del merito, in collaborazione con i Dipartimenti per lo Sport e per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e Salute S.p.A., con il supporto della Commissione organizzatrice nazionale.
Nel corso della manifestazione annuale di cui al comma 1 potrà aver luogo, oltre alla prevista cerimonia di premiazione, anche la celebrazione di cui all’articolo 3, comma 5 della legge.
(Avviamento alle attività sportive per la partecipazione ai Giochi)
Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalla legge e favorire, sia l’avviamento alle attività motorie delle alunne e degli alunni a partire dalla scuola primaria, sia l’avviamento alle discipline sportive delle studentesse e degli studenti fino all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, le istituzioni scolastiche possono integrare l’offerta formativa prevedendo e realizzando corsi di avviamento e di perfezionamento alle discipline sportive, quali attività complementari e integrative del percorso formativo, come coordinate dal personale docente delle medesime istituzioni con la collaborazione del personale tecnico delle Federazioni sportive.
Le attività di cui al comma 1, finalizzate a costituire un’occasione di svolgimento di attività motoria e sportiva e ad offrire agli studenti anche momenti di massima condivisione, inclusione e di confronto con gli altri e con sé stessi, possono essere previste dalle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto del principio volontaristico, anche attraverso la costituzione di reti di scuola, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche mediante l’attivazione di protocolli di intesa con gli organismi sportivi e anche con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti.
Nell’ambito della scuola primaria, le attività di cui al presente articolo sono volte all’apprendimento delle attività motorie in forma ludica, funzionale e sperimentale. Nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, le attività di cui al presente articolo sono finalizzate a consentire l’avviamento alle discipline sportive, anche in forma agonistica e finalizzata alla competizione, nonché a conseguire un’adeguata preparazione nelle discipline sportive.
I protocolli, di cui al comma 2, devono prevedere:
a. le modalità di svolgimento delle attività sportive;
b. le sedi di svolgimento delle attività sportive, le strutture e gli impianti esterni degli organismi sportivi;
c. le tappe previste per il percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
d. i criteri per l’accesso al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;
e. le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;
f. le eventuali forme di sponsorizzazione esterna, da parte di imprese o di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro, in riferimento alle attività da realizzare.
(Requisiti di partecipazione e criteri generali per lo svolgimento dei Giochi)
L’organizzazione dei Giochi, i requisiti e le modalità di partecipazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nonché l’individuazione delle discipline sportive da realizzare per i Giochi, sono disciplinati nel regolamento adottato dalla Commissione organizzatrice nazionale, costituita con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, come previsto all’articolo 3 della legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) partecipazione ai Giochi, sulla base del principio volontaristico, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie;
b) partecipazione ai Giochi, in relazione alle discipline sportive individuali e di squadra, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche mediante il coinvolgimento della classe, individuati dall’istituzione scolastica di riferimento nell’ambito dell’autonomia scolastica e nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Commissione organizzatrice nazionale in sede di predisposizione del regolamento di cui al comma 1;
c) partecipazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità mediante la previsione, sia di gare integrate, sia di gare dedicate a tali alunni e studenti, con la previsione di specifiche sezioni per gli sport di squadra ai quali alunne e alunni, studentesse e studenti con e senza disabilità possano partecipare insieme.
Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito anche il limite percentuale della riserva di partecipazione ai Giochi, prevista a favore degli studenti che hanno regolarmente frequentato le attività di cui all’articolo 7, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) regolare frequenza delle attività sportive, la cui verifica è affidata al dirigente scolastico o a un suo delegato.
b) equa rappresentanza dei sessi;
c) massima condivisione e coinvolgimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti della classe;
d) volontarietà della partecipazione.
Le sedi di svolgimento dei Giochi sono individuate dalla Commissione organizzatrice nazionale, di cui all’articolo 9, d’intesa con le Commissioni organizzatrici regionali, in modo da individuare gli impianti adatti allo svolgimento dei Giochi. Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare ai Giochi devono procedere all’iscrizione alle diverse fasi dei medesimi Giochi, mediante l’apposita procedura on-line prevista nella piattaforma dedicata, secondo le modalità definite nel dettaglio dal regolamento di cui al comma 1.
(Commissione organizzatrice nazionale e commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome)
La Commissione organizzatrice nazionale, istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge, ha il compito di predisporre il regolamento previsto nell’articolo 8, comma 1, il quale definisce le regole per l’organizzazione dei Giochi, e di curarne lo svolgimento a livello nazionale.
Le Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome, istituite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge, collaborano con la Commissione organizzatrice nazionale nell’organizzazione dei Giochi e nell’individuazione delle sedi di svolgimento, anche al fine di individuare gli impianti tecnicamente adeguati alle discipline oggetto di competizione.
(Monitoraggio annuale)
In attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge, al fine di consentire al Ministero dell’istruzione e del merito di effettuare il monitoraggio sulle attività sportive svolte, le istituzioni scolastiche, entro il 30 ottobre di ciascun anno, trasmettono al medesimo Ministero, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, i Protocolli stipulati di cui all’articolo 7, comma 4, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste. Sarà cura del Ministero trasmettere i Protocolli e i dati al Dipartimento per lo Sport e alle Commissioni organizzatrici regionali. Il Ministero trasmetterà, altresì, una sintesi dei dati e, se richiesti, i protocolli al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
(Annuari e cerimonia di premiazione)
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge, sono istituiti, ad opera della società Sport e Salute S.p.A., appositi annuari nei quali sono riportati i nominativi delle studentesse e degli studenti che si sono distinti, almeno in una disciplina, nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi. Nell’ambito della manifestazione finale dei Giochi per l’anno scolastico 2025/2026, prevista all’articolo 6, le Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome possono organizzare anche una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d’onore di cui all’articolo 3, comma 5, della legge".
DECRETO
di ISABELLA CASTAGNA
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