Mobilità funzionari ed elevate qualificazioni neo immessi in ruolo, chiarimenti su conferma sede e partecipazione alle procedure: due opzioni alternative secondo il CCNI 2025-2028
- La Redazione

- 16 apr
- Tempo di lettura: 2 min
Chiarimenti della Direzione sulle procedure di mobilità per il personale neo immesso in ruolo nell’area dei funzionari ed elevate qualificazioni: conferma della sede o partecipazione alla mobilità territoriale, secondo il CCNI 2025-2028.

La Direzione ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di mobilità del personale appartenente all’area dei funzionari ed elevate qualificazioni neo immesso in ruolo, a seguito di numerose richieste di informazioni. In particolare, viene precisato quanto previsto dal CCNI mobilità 2025-2028, che disciplina le opzioni disponibili tra la conferma della sede di servizio e la partecipazione alle procedure di mobilità territoriale.
"Pervengono a questa Direzione diverse richieste di chiarimento in merito alle procedure di mobilità per il personale appartenente all'area dei funzionari ed elevate qualificazioni neo immesso in ruolo, da procedura valutativa o da concorso. A tal proposito, si ritiene utile precisare che, secondo quanto previsto dall’articolo 48 ter, comma 2 del CCNI per la mobilità del personale scolastico 2025-2028, sottoscritto definitivamente in data 10 marzo 2026, il suddetto personale “può confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità. In alternativa, partecipa alla mobilità territoriale in II fase.”
Dal testo del suddetto articolo si evince che le due opzioni (conferma o partecipazione alla mobilità) sono tra loro in rapporto di alternatività; di conseguenza, il funzionario può: o chiedere la conferma della propria sede (in tal caso, l’anno appena trascorso è valido ai fini della maturazione del triennio di permanenza) o presentare domanda di mobilità. Non è consentito, invece, partecipare alle operazioni di mobilità una volta chiesta e ottenuta la conferma sulla propria sede da parte dell’Ambito territoriale competente.
Inoltre, il personale che non ha confermato la sede di servizio e presenta domanda di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva di titolarità, se in possesso di una delle condizioni previste dall'art.34, comma 7 del CCNI, può partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale".
NOTA
di LA REDAZIONE




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