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La redazione

Niente quarantena per gli alunni in caso di un solo positivo in classe


Ecco alcune delle novità previste nella bozza del 7 ottobre scaturita dal ministero della Salute, dell'Istruzione, dall'Istituto superiore di Sanità e da rappresentanti delle Regioni - con le 'Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico'.

Nessuna quarantena con un solo caso positivo in classe per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, ma test antigenici o molecolari da fare subito e successivamente per poter rientrare a scuola. Quarantena obbligatoria, invece, quando nella stessa classe i casi di Covid sono almeno 3. L'obbligo di restare a casa per 10 giorni scatta subito per tutta la classe, invece, per la scuola dell'infanzia (fino ai 6 anni) anche in presenza di un solo caso.



Nella bozza si sottolinea che la revisione delle misure di quarantena per alunni, docenti e operatori scolastici nasce dalla "necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuale in ambito scolastico" anche "alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-Cov-2 in comunità".

I casi nella fascia 0-6 anni e scuole primarie e secondarie sono suddivise in tabelle.

Per la fascia d'età 0-6 anni, a fronte di un solo caso positivo tra gli alunni, la quarantena di 10 giorni è obbligatoria per tutti. Anche per gli educatori e per gli altri operatori scolastici, quarantena di 10 giorni, o 7 se vaccinati da almeno 14 giorni (come previsto dalla circolare del ministero della Salute dell'11 agosto scorso).

Tutti dovranno effettuare appena possibile un test antigenico o molecolare, che deve essere ripetuto prima di rientrare a scuola. In presenza di un caso positivo tra gli educatori/operatori scolastici, la quarantena obbligatoria sarà di 10 giorni per i bambini delle sezioni o dei gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza. La quarantena sarà obbligatoria per gli educatori scolastici, che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo, solo se non vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi. Nei soggetti negativizzati entro 6 mesi non servirà la quarantena ma il test e il rientro a scuola potrà avvenire con tampone negativo. Nel caso di altri operatori scolastici che hanno svolto attività specifiche di intersezione con il gruppo/sezione interessato dal caso positivo, non è previsto alcun provvedimento sanitario.




Per le scuole primarie e secondarie la bozza prevede:

in presenza di un caso positivo tra gli alunni, non sarà obbligatoria la quarantena ma la 'sorveglianza con testing', e il rientro a scuola potrà avvenire esclusivamente dopo un tampone negativo. Lo stesso per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo. Unica eccezione, per i non vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, obbligati alla quarantena.

Stesse misure in caso di 2 positivi tra gli alunni, me se diventano 3, quarantena obbligatoria per tutta la classe. Le stesse indicazioni saranno applicate qualora i casi positivi si registrassero nelle scuole primarie e secondarie tra gli insegnanti/operatori scolastici. La bozza, secondo quanto si apprende da un incontro dei sindacati con il capo di dipartimento del ministero dell'Istruzione, Jacopo Greco, previsto in settimana, potrà essere modificata.

Nelle considerazioni generali del documento - premessa e spiegazione delle nuove norme - viene sottolineato che "sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso Covid-19 sia di competenza del Dipartimento di prevenzione", in ogni caso "le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automastimi gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico Covid-19, in stretta collaborazione con il Dipartimento di prevenzione". Resta inteso che “a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni specifiche e puntuali in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal Dipartimento di prevenzione che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure di sanita' pubblica da intraprendere (incluse la quarantena dei contatti e l'isolamento dei casi)".




L’intervento del dirigente scolastico

La bozza spiega che "il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è da considerarsi quindi autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche nella classe/sezione/gruppo e comunicare l'avvio delle misure previste dal Dipartimento di prevenzione, sia per gli alunni che per gli insegnanti che sono stati a contatto con un caso Covid confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico) in attesa della formalizzazione da parte del Dipartimento di prevenzione".

Quanto all’uso di mascherine e di altre misure di prevenzione, è previsto che "una parte dei contatti potrà essere considerata a basso rischio con l'introduzione di una strategia di 'sorveglianza con testing' specifica". In base alle indicazioni fornite dalla circolare del ministero della Salute dell'11 agosto scorso la quarantena, non è prevista per i contatti definiti a basso rischio.



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