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Mobilità interprovinciale dei docenti di ruolo fuori sede: permanenza prolungata e proposta di una tutela per il rientro

Il CNDDU propone di riconoscere l’anzianità di permanenza fuori provincia come criterio autonomo nella mobilità, senza comprimere le...

"Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle organizzazioni sindacali sulla posizione del personale docente che, pur avendo maturato una rilevante anzianità di servizio, permane per periodi ultradecennali in una provincia diversa da quella di stabile riferimento familiare, senza riuscire a conseguire il trasferimento interprovinciale.


La questione non riguarda la legittimità delle precedenze previste dalla normativa e recepite dalla contrattazione collettiva in materia di mobilità, comprese quelle riconducibili alle situazioni tutelate dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali istituti rispondono a interessi qualificati dall’ordinamento e, quando ne ricorrono i presupposti, operano secondo l’ordine e nell’ambito delle fasi stabilite dalla disciplina contrattuale.

Il problema che il CNDDU sottopone all’attenzione delle parti è diverso: l’attuale sistema attribuisce rilievo all’anzianità di servizio attraverso il punteggio, ma non configura la protratta permanenza fuori provincia come autonoma fattispecie idonea, oltre una determinata soglia temporale, a determinare una posizione rafforzata ai fini del rientro.


Ne deriva che un docente privo di specifica precedenza può maturare un’anzianità professionale molto elevata senza acquisire, per il solo protrarsi della propria condizione di fuori sede, una corrispondente priorità nelle operazioni di mobilità. Il punteggio e la precedenza, infatti, rispondono a logiche giuridiche differenti e il mero incremento del primo non è necessariamente idoneo a neutralizzare gli effetti della seconda, soprattutto nelle classi di concorso e nelle province caratterizzate da disponibilità particolarmente ridotte.

La problematica assume una specifica rilevanza anche alla luce della mobilità straordinaria conseguente alla Legge 13 luglio 2015, n. 107. Per le categorie interessate dall’art. 1, comma 108, l’acquisizione della titolarità definitiva fu inserita in una procedura straordinaria di dimensione nazionale, suscettibile di determinare una collocazione territoriale anche molto distante dal territorio nel quale il personale aveva precedentemente prestato servizio e stabilito il proprio centro di interessi familiari.


Per una parte di quei docenti, pertanto, l’attuale condizione di fuori sede non è assimilabile, nella sua origine, agli effetti di una ordinaria istanza volontaria di trasferimento. A oltre dieci anni dalla Legge n. 107/2015, appare ragionevole interrogarsi sull’opportunità di attribuire rilievo, nella futura disciplina negoziale, anche alla durata degli effetti territoriali prodotti da quella fase straordinaria.

Un ulteriore elemento sistematico merita attenzione. L’ordinamento scolastico ha già conosciuto, nella disciplina del personale destinato all’estero e successivamente restituito ai ruoli metropolitani, istituti specifici relativi all’assegnazione della sede. Storicamente, l’art. 647 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e la relativa disciplina applicativa hanno previsto per determinate fattispecie di restituzione ai ruoli di provenienza un’assegnazione della sede anteriore alle ordinarie operazioni di trasferimento e passaggio.


Il richiamo non implica alcuna assimilazione tra servizio all’estero e servizio prestato in altra provincia, trattandosi di fattispecie strutturalmente differenti. Assume però rilievo sotto il profilo sistematico: dimostra che l’ordinamento scolastico ha già utilizzato strumenti capaci di attribuire una posizione differenziata al personale in relazione alle particolari modalità territoriali di svolgimento del servizio e del successivo rientro.

Da ciò deriva la questione posta dal CNDDU: se l’ordinamento può prevedere, in presenza di specifici presupposti, regimi differenziati nell’assegnazione territoriale, non vi è ragione per escludere a priori che la contrattazione sulla mobilità possa prendere in considerazione anche una permanenza fuori provincia eccezionalmente protratta nel tempo.


Il fenomeno risulta particolarmente percepibile in alcune classi di concorso, tra cui la A-46 – Scienze giuridico-economiche, soprattutto nei territori nei quali la consistenza delle disponibilità destinate alla mobilità interprovinciale rende particolarmente difficile il rientro. Il riferimento alla A-46 non intende introdurre alcuna rivendicazione settoriale, ma evidenziare una criticità che può riguardare tutte le classi di concorso caratterizzate da analoghe condizioni.


Il CNDDU propone pertanto di valutare, nell’ambito della disciplina legislativa e della contrattazione collettiva integrativa di settore, l’introduzione dell’“anzianità di permanenza fuori provincia” quale autonomo criterio di tutela, distinto dall’ordinaria anzianità di servizio e suscettibile, dopo un periodo qualificato e continuativo, di determinare un meccanismo progressivamente rafforzato di rientro.

Una simile previsione dovrebbe essere costruita nel rispetto delle precedenze già riconosciute dall’ordinamento, della disponibilità dei posti, dei vincoli derivanti dalla determinazione degli organici e delle esigenze di continuità e funzionalità del servizio scolastico.


Non si propone, quindi, un diritto soggettivo incondizionato alla sede prescelta, ma l’introduzione di un criterio ulteriore di regolazione della mobilità fondato sulla durata effettiva della permanenza fuori provincia.

È proprio questa distinzione a rendere la proposta compatibile con una corretta impostazione giuridica: non comprimere posizioni già tutelate, ma verificare se una permanenza di dieci, quindici o vent’anni lontano dal nucleo familiare possa acquisire, secondo criteri predeterminati, oggettivi e verificabili, una rilevanza maggiore rispetto a quella riconosciuta al primo periodo di servizio fuori provincia.


Il CNDDU ritiene pertanto opportuno l’avvio di un confronto tecnico tra Ministero e organizzazioni sindacali volto a verificare la possibilità di recepire tale principio nella futura regolamentazione della mobilità, con particolare attenzione anche alle situazioni originate dalle procedure straordinarie conseguenti alla Legge n. 107/2015.

Non si tratta di contrapporre anzianità e precedenze, né di comprimere le tutele connesse alla disabilità. Si tratta di colmare un possibile vuoto regolativo attraverso un ragionevole contemperamento tra interessi già protetti e una condizione, quella della permanenza ultradecennale fuori provincia, che merita di essere autonomamente valutata dall’ordinamento scolastico.

Dopo molti anni di servizio, la durata della lontananza non può rimanere giuridicamente irrilevante".

di La Redazione


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