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Mobilità docenti 2026, figli sotto i 14 anni per fare domanda: “Così si dividono le famiglie”. Anief chiede l’intervento del Parlamento

Ridotto da 16 a 14 anni il limite per i figli nella mobilità: molti docenti e ATA rischiano di restare lontani dalla famiglia. Il sindacato Anief denuncia una misura discriminante...

Molti lavoratori della scuola quest’anno rischiano di non potersi ricongiungere con i propri figli. La riduzione del limite di età da 16 a 14 anni per poter presentare domanda di mobilità sta creando forti criticità, tanto da spingere il sindacato Anief a chiedere un intervento urgente al Parlamento.


In molti casi i lavoratori della scuola quest’anno non potranno ricongiungersi con i propri figli a seguito dei rilievi degli organi di controllo, che hanno portato alla riduzione da 16 a 14 anni del limite di età per poter presentare domanda. Il sindacato Anief ritiene questa decisione sbagliata e discriminante e lancia un appello al Parlamento italiano.

“La Costituzione – sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ci dice che il diritto alla famiglia va tutelato e non può essere lo Stato a metterlo in crisi.

Non si può dividere un figlio dal genitore dipendente pubblico che, pur in presenza di posti disponibili, deve rimanere a distanza, magari anche a centinaia di chilometri”.

LE NORME

La mobilità del personale scolastico è regolata sulla base del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il triennio 2025-2028 riguardante il personale docente, educativo e ATA della scuola sottoscritto lo scorso 10 marzo: a seguito della pubblicazione del CCNI, sono state emanate l’Ordinanza ministeriale 43 del 12 marzo e l’Ordinanza ministeriale 44 del 12 marzo (solo per gli insegnanti di religione cattolica).


LE DEROGHE AL VINCOLO

In base alla nota n. 6314 del 13 marzo 2026 il Ministero spiega in maniera dettagliata i vincoli di permanenza per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2026/27 e le deroghe previste: possono presentare domanda di mobilità i docenti soggetti al vincolo triennale che rientrano in una di queste situazioni: genitori di figli fino a 14 anni (per adottivi-affidatari: entro 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre i 18 anni); docenti con disabilità o che assistono familiare con disabilità grave (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6 Legge 104/1992); fruizione del congedo biennale per assistenza a disabile (art. 42 c.5 D. Lgs. 151/2001); coniuge o figlio di mutilato/invalido civile (L.118/1971).

di LA REDAZIONE







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