top of page
Mobilità (2).jpg

Mobilità 2026 docenti, ATA ed educativo: domande entro il 7 aprile. Tutti i termini, come fare richiesta e la guida completa del MIM

Il Ministero dell’Istruzione definisce tempi e modalità per la mobilità del personale scolastico: informazioni su invio domande, vincoli triennali e categorie che possono usufruire di precedenze

Il Ministero dell’Istruzione, con l’ordinanza n. 43 del 12 marzo, ha stabilito le modalità e i tempi per la mobilità del personale educativo per l’anno 2026. Le domande potranno essere inoltrate dal 16 marzo al 7 aprile tramite il portale Istanze online.


La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2026/27 e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo del 10 marzo 2026 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 (di seguito indicato come “CCNI”).


Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.


Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.



Ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono validi: - gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;

- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’articolo 47 del CCNL 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;

- l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;

- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;

- l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.


Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.


Ai sensi dell’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 5 possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.


Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto articolo 5, comma 10, sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;

- l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;

- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;

- l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Si precisa che i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono partecipare alle operazioni di mobilità, non essendo ancora immessi in ruolo.


Ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita, in deroga ai vincoli di permanenza di cui ai medesimi commi, la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle categorie di cui all’articolo 2, comma 6, del CCNI, e alle condizioni ivi previste. Con riferimento alla residenza, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell’iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, nel caso dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.


Ai dipendenti neoassunti nell’Area dei Funzionari dell’Elevata Qualificazione che rientrano nelle fattispecie di cui al successivo articolo 24, comma 5, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle categorie di cui all’articolo 34, comma 7 e dall’articolo 44, comma 5, del CCNI alle condizioni ivi previste. Con riferimento alla residenza, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell’iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, nel caso dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.


I docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia, al fine di ottenere la sede di titolarità, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del CCNI e dell’articolo 8, comma 1, della presente ordinanza.

Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2026/27, si evidenzia che sono indisponibili:

- i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del CCNI;

- per ciascun anno del triennio di vigenza del CCNI, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.


In materia di riconoscimento delle precedenze nelle operazioni di mobilità di cui all’articolo 13, comma 1, e all’articolo 40, comma 1, del CCNI si evidenzia:

- all’articolo 13, comma 1, punti II e V, e all’articolo 40, comma 1, punti II e V, l’innalzamento a dieci del numero di anni in cui viene riconosciuta la precedenza a docenti e ATA, trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, ai fini del rientro nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti in quanto soprannumerari;

- la modifica dell’articolo 13, comma 1, punto IV, e dell’articolo 40, comma 1, punto IV, in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eliminando il principio del referente unico dell’assistenza.


Nel contesto generale di aggiornamento della suddetta disposizione contrattuale, è stata riconosciuta, altresì, la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l’ordine di priorità previsti nel CCNI, ai docenti e al personale ATA in qualità di:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;


B) coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi. Nella nuova formulazione del punto IV dei citati articoli 13, comma 1 e 40, comma 1, nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza anche ai figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità.


Termini per le operazioni di mobilità

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 16 marzo 2026 e il termine ultimo è fissato al 2 aprile 2026.

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 16 marzo 2026 e il termine ultimo è fissato al 7 aprile 2026.

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 23 marzo 2026 e il termine ultimo è fissato al 13 aprile 2026.


I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI, sono:

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 4 maggio 2026, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 7 maggio 2026 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2026;

b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 7 maggio 2026 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 4 giugno 2026;

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 21 maggio 2026 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 12 giugno 2026.


Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.


Presentazione delle domande

Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell’istruzione e del merito (d’ora in avanti “MIM”). A tal fine, nell’apposita sezione del sito – Mobilità – saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.


La procedura di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini. Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente competente provvede all’acquisizione della domanda a sistema, ove previsto.


Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dall’articolo 7, commi 1 e 2, del CCNI, è tenuto a presentare domanda, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande di mobilità al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.


Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo e intende richiedere la restituzione al ruolo di provenienza ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del CCNI, dovrà presentare la domanda al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di precedente titolarità. La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). I docenti di cui al citato articolo 7, comma 4 devono presentare domanda entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità per il ruolo di provenienza, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova. Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità all’esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità; il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo di provenienza. In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.


Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Regione Valle d’Aosta, per il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio territoriale competente per la provincia di Torino, che provvede all’acquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui all’articolo 2.


Le domande devono contenere le seguenti informazioni:

a) generalità dell'interessato;

b) indicazione dell’istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per l’istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all'istituzione scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263.

c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito del MIM - Mobilità.


Nell’apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al comma 1, punto II dell’articolo 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità


Le domande del personale ATA devono contenere le seguenti informazioni:

a) generalità dell'interessato;

b) indicazione dell’istituzione scolastica o della provincia di titolarità.


Il personale docente e ATA è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MIM nella sezione Mobilità.

Il personale docente e ATA che partecipa alla mobilità è tenuto ad utilizzare, in caso di presentazione della domanda con modalità diversa dalla procedura di cui al comma 1, gli appositi moduli disponibili sul sito del MIM nella sezione Mobilità.

Il personale educativo è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MIM nella sezione Mobilità.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.


In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all’articolo 2 della presente ordinanza.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo-domanda.


I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato all’articolo 4.

Ai fini del computo dell’anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.


I titoli generali previsti dalla Tabella A-A3, lettere I) ed L), non attribuiscono punteggio per la mobilità 2026/27, non essendosi ancora verificata la condizione ivi prevista relativa allo svolgimento del servizio continuativo per almeno un triennio.

Si conferma che, con riferimento alla valutazione dell’anzianità del servizio pre-ruolo, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del precedente comma 17, al servizio pre-ruolo svolto nei due diversi gradi di istruzione, infanzia/primaria oppure secondaria di I/II grado, di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, nella mobilità d’ufficio è attribuito il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata.

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio:

- l’attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all’allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI prescinde dalla maturazione del triennio;

- entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.


Con riferimento al punteggio previsto per il servizio pre-ruolo nella mobilità d’ufficio si evidenzia che nella mobilità a.s. 2026/27 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nel medesimo ruolo di titolarità è attribuito il punteggio di 5 punti (Tabella A)-A1) lettera B)); analoga previsione si riscontra con riguardo al servizio pre-ruolo prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (Tabella A)-A1) lettera B1));

Nelle more dell’adozione dei decreti di cui all’articolo 2, comma 2 e all’articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 12 settembre 2025 n. 131, resta fermo quanto previsto dal CCNI riguardo al punteggio attribuito per l’insegnamento nelle scuole primarie di montagna.

GUIDA


di LA REDAZIONE







Commenti


EDUCAZIONE
E CULTURA

NUOVI BANNER - 2 (2000 × 2160 px) (2).jpg
ID CERT (3).jpg
SUCCESSO 1
Senza titolo (250 x 834 px) (2).jpg
SUCCESSO 1
BANNER - NUOVA HOME PAGE

GPS 2026

AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
BANNER - NUOVA HOME PAGE
MASTER 60 cfu (1).jpg

INVIACI IL TUO COMUNICATO

info@ascuolaoggi.it

ascuolaogginews@gmail.com

A scuola oggi è un portale che tratta notizie su quanto accade nel mondo scuola. Notizie per docenti di ruolo, docenti di sostegno, docenti precari, personale ATA, educatori, genitori e alunni. Inoltre le sezioni dedicate ai membri offrono servizi aggiuntivi: corsi gratuiti e supporto a quanti richiedono informazioni.

bottom of page