La mamma di un ragazzo disabile si è trovata costretta ad impugnare atti relativi al sorteggio per l’immissione alle classi I del Liceo per l’a.s. 2020/2021, nella parte in cui il minore non era stato incluso.
Nella domanda di iscrizione la madre ha indicato che il minore è un disabile grave ai sensi dell’art. 3 c. 3, della l. n. 104/1992, e ha scelto quale “primo strumento” il flauto traverso e quale “secondo strumento” il pianoforte. Tale domanda non è stata accolta.
La risposta dell’Istituto Scolastico, in applicazione dell’art. 9 del proprio Regolamento per esami di ammissione alle classi prime del Liceo, ha disposto l’ammissione di un solo disabile grave per ciascuna delle tre classi di nuova formazione, e ha individuato i disabili gravi da ammettere sulla base di un sorteggio all’esito del quale il minore non è risultato tra gli estratti. La donna, quindi, ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui è stata rigettata l’istanza di iscrizione del minore alla classe I del Liceo e prevista l’ammissione di un solo disabile grave per I classe.
Il tribunale ha accolto l’istanza cautelare disponendo l’ammissione con riserva dell’alunno a frequentare la classe prima per 2020/2021, eventualmente anche in soprannumero.