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INPS, ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) IN PAGEMENTO (NOTA INPS CON TABELLA)

Inps: "Si ricorda che per poter accedere al beneficio è necessario presentare la domanda ADI, effettuare l’iscrizione al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare"




Com’è noto, dal 18 dicembre 2023 è possibile presentare la domanda per l’accesso alla nuova misura dell’Assegno di Inclusione istituita con decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85 a decorrere dal 1°gennaio 2024. Secondo quanto previsto con la circolare n.105 del 16 dicembre 2023, per le domande presentate entro il mese di gennaio 2024, con il Patto di attivazione (PAD) sottoscritto entro lo stesso mese e con esito positivo dell’istruttoria, l’erogazione del beneficio potrà essere riconosciuto dal mese di gennaio medesimo. Dal mese di gennaio 2024 verranno, pertanto, avviate le verifiche istruttorie sulle prime domande presentate per poter disporre i primi pagamenti:



  • per le domande presentate entro il 7 gennaio 2024, con patto di attivazione digitale sottoscritto entro la medesima data e con esito positivo dell’istruttoria, i pagamenti verranno disposti dal giorno 26 gennaio 2024;

  • per le domande presentate dopo il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal giorno 15 febbraio; dal giorno 27 febbraio verrà pagato l’importo del mese corrente (febbraio); pertanto, il pagamento, sebbene avviato a febbraio, prevederà il riconoscimento anche della mensilità di gennaio;

  • Per le domande presentate dal mese di febbraio (e analogamente, per le domande presentate nei mesi successivi), il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale; i successivi pagamenti, verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.





Si ricorda che per poter accedere al beneficio è necessario presentare la domanda ADI, effettuare l’iscrizione al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare. In caso di assenza di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD), non si potrà procedere alla messa in pagamento della domanda e in caso di sottoscrizione tardiva del PAD, come per tutti gli altri casi, il riconoscimento del beneficio potrà decorrere, secondo lo schema sopra riportato, solo dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD stesso. Per tale motivo è stata effettuata una campagna di comunicazione per sollecitare i richiedenti la misura per i quali non risulti ancora sottoscritto un Patto di attivazione. Il messaggio è stato pubblicato sul portale Patronati, ed è stata inviata tramite SMS una comunicazione a coloro che risultano avere una domanda presentata senza Pad sottoscritto o che hanno una domanda annullata e quindi ripresentata senza che sia stato sottoscritto ulteriormente un nuovo PAD, come previsto. Anche in caso di annullamento e nuova presentazione della domanda è richiesta, infatti, una nuova sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo. Tali controlli e comunicazioni proseguiranno anche per i prossimi mesi. A seguito della verifica istruttoria positiva della domanda di accesso all’ADI, i dati del nucleo verranno trasmessi ai Servizi Sociali affinché il nucleo familiare venga convocato per il primo appuntamento entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale.



Anche in assenza di convocazione, il nucleo familiare dovrà, comunque, presentarsi presso i Servizi Sociali (entro lo stesso termine) e far registrare l’accesso nel Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL) da parte dei Servizi Sociali. In caso contrario, il beneficio verrà sospeso sino a quando non risulterà effettuato l’accesso ai Servizi Sociali. Successivamente, i nuclei familiari beneficiari dell’ADI dovranno presentarsi presso i Servizi Sociali ovvero presso i Centri per l’Impiego (se obbligati all’attivazione lavorativa), ogni novanta giorni, per attestare la prosecuzione del percorso di inclusione sociale e lavorativa. In caso contrario il beneficio verrà sospeso. Tale prescrizione non si applica ai soggetti esonerati, ossia ai componenti del nucleo familiare con disabilità, di età pari o superiore a sessant’anni o inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.



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di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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