Supplenti con contratto fino al 30 giugno, ferie e festività soppresse non godute: a Sciacca il giudice riconosce 1.738 euro più interessi al docente difeso dall’Anief e richiama la Cassazione
- La Redazione

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Il Tribunale del lavoro accerta il mancato godimento di ferie e festività soppresse da parte di un insegnante con supplenze negli anni 2018/2019 e 2021/2022, ribadendo i principi della Corte di Cassazione sul diritto all’indennità sostitutiva

"Ancora un caso di risarcimento per la mancata monetizzazione delle ferie accumulate a fine contratto e mai godute: a Sciacca, il giudice ha risarcito un insegnante con una somma complessiva “di euro 1.738,24, oltre interessi”, dopo che il docente aveva presentato ricorso, con i legali Anief, per “avere svolto negli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022, attività di docente in forza di successivi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)”, senza avere mai “fruito di 11,1 giorni di ferie per l’a.s. 2018/2019, di 13,8 giorni di ferie per l’a.s. 2021/2022 e di non aver percepito alcuna indennità sostitutiva di ferie non godute secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 54 della legge 228/2012”.
Il Giudice del Lavoro, dopo avere esaminato norme e giurisprudenza in merito, ha rilevato che la Suprema Corte ha statuito che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Sempre la Corte di Cassazione (11968/2025; Cass. 13440/2024; Cass. 14268/2022) ha stabilito che non è consentita “la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Anche “la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche, confermando la necessità di un accertamento effettivo della possibilità di fruizione del diritto alle ferie (cfr. Cass. 28587/2024; Cass. 16715/2024)”. Pertanto, ha scritto ancora il giudice del tribunale di Sciacca, “passando al caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di non essere stato formalmente invitata a fruire delle ferie e, soprattutto, di non essere stato a informato che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Il tribunale del lavoro siciliano ha anche spiegato che “i suddetti principi debbono essere estesi alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità – seppur in relazione a una differente fattispecie – ha affermato che, “a fronte delle chiare disposizioni contenute nell’art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell’art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994- 1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie.
E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 4 aprile 2024, n. 8926)”. Pertanto, ha concluso il giudice, “alla luce delle superiori considerazioni, deve riconoscersi il diritto di XXX XXX alla corresponsione della indennità sostitutiva per le ferie e festività soppresse non godute relative agli aa.ss. 2018/2019, 2021/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 54 della legge 228/2012”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la non legittimità di cancellazione d’ufficio delle ferie dei supplenti della scuola con contratto 30 giugno risulta una pratica scorretta, che la Corte di Cassazione ha più volte cassato: ciò perché, ha rilevato la stessa Corte Suprema, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un ‘diritto inalienabile’ e in quanto tale è soggetto ‘a prescrizione decennale” poiché “viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”.
Come sindacato consigliamo il personale docente con supplenze svolte fino al 30 giugno che si sono visti cancellare d’ufficio i giorni di ferie previsti per legge, di presentare ricorso, attraverso i legali Anief: la richiesta si presenta per monetizzare i giorni di ferie e giorni di festività soppresse cancellati d’ufficio, in particolare, nei casi in cui il dirigente scolastico non abbia invitato il dipendente a fruire di tali giorni nei periodi di sospensione dell’attività didattica comprendenti tutti i periodi di supplenza”, conclude Pacifico.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione:
dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
dichiara il diritto di XXX XXX alla corresponsione dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute relative agli aa.ss. 2018/2019 e 2021/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 54 della legge 228/2012;
condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1.738,24, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite di € 1.314,00, oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
di LA REDAZIONE



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