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Supplenti al 30 giugno, ferie non godute: il giudice riconosce 1.738 euro più interessi e richiama la Cassazione

Aggiornamento: 26 apr

Il Tribunale di Sciacca riconosce l’indennità sostitutiva a un docente con contratto fino al 30 giugno. Al centro ferie maturate, festività soppresse e mancata fruizione...

"Ancora un caso di riconoscimento economico per ferie maturate e non godute al termine del contratto:: a Sciacca, il giudice ha risarcito un insegnante con una somma complessiva “di euro 1.738,24, oltre interessi”, dopo che il docente aveva presentato ricorso, con i legali Anief, per “avere svolto negli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022, attività di docente in forza di successivi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)”, senza avere mai “fruito di 11,1 giorni di ferie per l’a.s. 2018/2019, di 13,8 giorni di ferie per l’a.s. 2021/2022 e di non aver percepito alcuna indennità sostitutiva di ferie non godute secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 54 della legge 228/2012”.


Il Giudice del Lavoro, dopo avere esaminato norme e giurisprudenza in merito, ha rilevato che la Suprema Corte ha statuito che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.


Sempre la Corte di Cassazione (11968/2025; Cass. 13440/2024; Cass. 14268/2022) ha stabilito che non è consentita “la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.



Anche “la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche, confermando la necessità di un accertamento effettivo della possibilità di fruizione del diritto alle ferie (cfr. Cass. 28587/2024; Cass. 16715/2024)”. Pertanto, ha scritto ancora il giudice del tribunale di Sciacca, “passando al caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di non essere stato formalmente invitata a fruire delle ferie e, soprattutto, di non essere stato a informato che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro”.

Il tribunale del lavoro siciliano ha anche spiegato che “i suddetti principi debbono essere estesi alle festività soppresse. Pertanto, ha concluso il giudice, “alla luce delle superiori considerazioni, deve riconoscersi il diritto di XXX XXX alla corresponsione della indennità sostitutiva per le ferie e festività soppresse non godute relative agli aa.ss. 2018/2019, 2021/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 54 della legge 228/2012”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la non legittimità di cancellazione d’ufficio delle ferie dei supplenti della scuola con contratto 30 giugno risulta una pratica scorretta, che la Corte di Cassazione ha più volte cassato: ciò perché, ha rilevato la stessa Corte Suprema, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un ‘diritto inalienabile’ e in quanto tale è soggetto ‘a prescrizione decennale” poiché “viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”.


Come sindacato consigliamo il personale docente con supplenze svolte fino al 30 giugno che si sono visti cancellare d’ufficio i giorni di ferie previsti per legge, di presentare ricorso, attraverso i legali Anief: la richiesta si presenta per monetizzare i giorni di ferie e giorni di festività soppresse cancellati d’ufficio, in particolare, nei casi in cui il dirigente scolastico non abbia invitato il dipendente a fruire di tali giorni nei periodi di sospensione dell’attività didattica comprendenti tutti i periodi di supplenza”, conclude Pacifico.

di LA REDAZIONE





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