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GRADUATORIE ATA 24 MESI 2024: CERTIFICATO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE OBBLIGATORIO ANCHE PER LA PRIMA FASCIA?

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato la nota n. 55934 del 19 Aprile 2024 di indizione dei concorsi ATA, per soli titoli. Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del 10 maggio fino alle ore...




Il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato la nota n. 55934 del 19 Aprile 2024 di indizione dei concorsi ATA 24 mesi, per soli titoli.

Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del 10 maggio fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024.

I bandi di concorso dovranno essere pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali sul Portale InPA entro e non oltre la data del 9 maggio 2024.

Le graduatorie ATA 24 mesi saranno utilizzate nell’anno scolastico 2024-25 per i ruoli e le supplenze.

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente in modalità telematica attraverso “Istanze on Line (POLIS)”.

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, all’Allegato B, recante “Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del Personale ATA”, ha previsto la sostituzione delle ex aree A e B con le nuove aree, rispettivamente, dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti, dei Funzionali e delle elevate qualificazioni. Tale confluenza nelle nuove aree è prevista a partire dal 1° maggio 2024.

A tal proposito molti aspiranti iniziano a chiedersi se siano previste novità in merito ai titoli da dichiarare, soprattutto con riguardo al possesso del certificato internazionale di alfabetizzazione digitale.

Possiamo sicuramente sottolineare come la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale sia prevista come titolo di accesso obbligatorio alle graduatorie ATA di terza fascia per tutti i profili ad esclusione del collaboratore scolastico, sia per chi è già inserito sia per coloro che entreranno in graduatoria per la prima volta, così come stabilito dal CCNL Scuola 2019/21. Verrà in ogni caso dato un anno di tempo per adeguarsi alla previsione (fino al 1° maggio 2025) potendo nel frattempo conseguire supplenze a pieno titolo.

In definitiva, quindi, possiamo affermare che il certificato internazionale di alfabetizzazione digitale non è obbligatorio per la prima fascia mentre lo è, a pena di decadenza, per la terza fascia.



ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUL CONCORSO ATA 24 MESI 2024

Terminata l'attesa, è arrivata la nota del Ministero dell'istruzione e del merito circa l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, ai fini della costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’anno scolastico 2023/2024, utili per l’anno scolastico 2024/2025.

Possono partecipare al concorso solo coloro che abbiano già maturato almeno 24 mesi (23 mesi e 16 giorni) di servizio ATA nella scuola statale.

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, all’Allegato B, recante “Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del Personale ATA”, ha previsto la sostituzione delle ex aree A e B con le nuove aree, rispettivamente, dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti, dei Funzionali e delle elevate qualificazioni. Tale confluenza nelle nuove aree è prevista a partire dal 1° maggio 2024.

La nota infatti così recita:

"Si invitano pertanto codesti Uffici a prevedere nei bandi di concorso la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.

Al fine di evitare la sovrapposizione di diverse procedure, consentendo tuttavia l’adeguamento a quanto previsto nel menzionato ordine del giorno, occorre inoltre prevedere la dichiarazione con riserva del servizio prestato successivamente alla presentazione della domanda e, con decorrenza dal 16 giugno p.v., la possibilità di sciogliere la riserva ed acquisire a pieno titolo il servizio effettivamente prestato".

Ci si chiede, allora, se potrà essere inserito con riserva anche il servizio svolto fino al 31 Agosto.

A tal proposito la nota non menziona il servizio svolto oltre il 30 Giugno e fa riferimento ad incarichi temporanei, quindi potremmo affermare che le supplenze annuali al 31 Agosto non siano ricomprese.

L'ordine del giorno è inoltre legato alla proroga dei contratti dei collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud (“impegna il Governo: a prevedere che l’attivazione delle procedure per l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024; a valutare l’opportunità di prorogare, dal 15 aprile 2024 al 30 giugno 2024, i contratti per incarichi temporanei di personale ATA ausiliario").

In relazione a ciò ci si chiede se la possibilità di dichiarare il servizio svolto entro il 30 giugno possa riguardare tutti gli aspiranti o solo coloro che hanno avuto i contratti fino al 15 aprile, in attesa di proroga nel primo provvedimento utile.

Su tale aspetto si attendono dei chiarimenti da parte del Ministero.



DOMANDE ATA 24 MESI

I bandi di concorso dovranno essere pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali sul Portale InPA entro e non oltre la data del 9 maggio 2024.

Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica, le cui funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte dalle ore 9.00 del 10 maggio fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024.

Il MIM informa che, il 19 febbraio 2024, è stato approvato l’o.d.g. della Camera dei Deputati n. 9/1633-A/32, con il quale si “impegna il Governo: a prevedere che l’attivazione delle procedure per l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024; a valutare l’opportunità di prorogare, dal 15 aprile 2024 al 30 giugno 2024, i contratti per incarichi temporanei di personale ATA ausiliario.”

A tale proposito gli USR dovranno prevedere nei bandi di concorso la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei. Inoltre, prevedere la dichiarazione con riserva del servizio prestato, successivamente alla presentazione della domanda e, con decorrenza dal 16 giugno 2024, la possibilità di sciogliere la riserva ed acquisire a pieno titolo il servizio effettivamente prestato.

 

Modalità per l’acceso a istanze online

Il servizio è raggiungibile dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il seguente percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line. L’accesso al servizio Istanze online può essere raggiungibile anche mediante il Portale InPa, tramite l’apposito link presente sul Portale.

I candidati, per l’acceso ai Servizi del MIM e per la presentazione delle istanze online (POLIS), devono essere in possesso delle credenziali digitali SPID/CIE.

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

Anche la scelta delle sedi scolastiche avverrà in modalità telematica, tramite l’Allegato G, che sarà reso disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Le modalità, i tempi e gli aspetti specifici di tale procedura online per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota ministeriale.

La nota del Ministero precisa che, chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, può presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia per cui ha presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto.


REQUISITI

Per quanto concerne i requisiti la nota prevede che:


“2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre".



Requisito essenziale per le 24 mesi ATA è l’aver svolto 24 mesi di servizio.


Il punto 2.2 dell’articolo 2 dell’OM 21/2009:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.




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