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Esame di Stato e studenti con BES, il CNDDU chiede al MIM indicazioni più chiare sull’uso degli strumenti compensativi

15 minuti fa
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Dopo la sentenza del TAR Puglia n. 1014/2026, il CNDDU propone indicazioni applicative per raccordare la documentazione didattica alle decisioni delle...

Uno studente con Bisogni Educativi Speciali non supera l'Esame di Stato e presenta ricorso. Il TAR Puglia, con la sentenza n. 1014/2026, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, respinge l'impugnazione. Ma la vicenda apre una questione che va oltre il singolo giudizio: come deve comportarsi una commissione d'esame nella scelta degli strumenti compensativi per un candidato con BES?


A intervenire è il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che richiama la necessità di rendere più trasparenti e coerenti le decisioni assunte durante gli esami. “Il problema non consiste nello stabilire se gli strumenti compensativi debbano essere automaticamente concessi a ogni candidato con BES, ma nel comprendere attraverso quali criteri la commissione possa valutarne l'effettiva funzionalità”. Il riferimento normativo è l'articolo 25, comma 6, dell'Ordinanza ministeriale n. 67/2025, relativa agli Esami di Stato dell'anno scolastico 2024/2025.


Per i candidati con altri BES, diversi dai DSA, la disposizione non prevede misure dispensative, ma consente l'impiego di strumenti compensativi utilizzati durante l'anno o ritenuti funzionali alle prove, purché non ne compromettano la validità. Secondo il Coordinamento, questa possibilità richiede una valutazione concreta della documentazione scolastica. “La discrezionalità della commissione assume significato proprio nella capacità di esaminare le esigenze del candidato in relazione alle caratteristiche delle prove. Una scelta non può essere considerata adeguatamente fondata soltanto perché rientra nelle competenze dell'organo che l'ha adottata”.

Un elemento della vicenda riguarda il comportamento dello studente, che, secondo le ricostruzioni richiamate dal CNDDU, non avrebbe richiesto l'utilizzo dei supporti disponibili durante le prove scritte. “Tale circostanza assume rilievo nella ricostruzione del caso concreto, ma invita a distinguere la mancata utilizzazione di uno strumento dalla sua effettiva necessità”.

Per il Coordinamento, occorre verificare anche se il candidato conoscesse chiaramente le modalità previste per utilizzare gli ausili. “Questo non comporta alcun obbligo di imporne l'utilizzo, ma richiama l'opportunità di definire preventivamente modalità operative inequivocabili”. Da qui la proposta rivolta al Ministero dell'Istruzione e del Merito: introdurre indicazioni applicative che favoriscano il raccordo tra consiglio di classe e commissione, senza nuovi adempimenti superflui.

“Per ciascuno strumento compensativo potrebbe essere esplicitata la difficoltà che esso contribuisce a compensare, la sua effettiva utilizzazione nelle verifiche e la compatibilità con le competenze oggetto delle prove finali”. Il CNDDU precisa che “non si tratterebbe di estendere automaticamente le misure contenute nel Piano Didattico Personalizzato, ma di fornire alla commissione elementi concreti per deliberare con maggiore precisione”.


Il Coordinamento propone inoltre di comunicare prima delle prove le modalità di utilizzo degli strumenti ammessi e di documentare nei verbali le ragioni di eventuali esclusioni.

L'obiettivo è prevenire le controversie, anziché affrontare le criticità soltanto dopo una bocciatura. “Il controllo giurisdizionale interviene successivamente, quando il percorso valutativo si è già concluso, e non può sostituire la qualità delle decisioni che l'istituzione scolastica avrebbe dovuto assumere nella fase preparatoria”. La questione, secondo il CNDDU, riguarda soprattutto il significato attribuito al PDP durante l'intero percorso formativo.

“Il documento acquista effettiva utilità quando le indicazioni che contiene vengono verificate nel corso dell'anno, aggiornate ove necessario e rese concretamente utilizzabili dagli organi chiamati alla valutazione conclusiva”.


Non si chiede, dunque, di limitare l'autonomia delle commissioni, ma di renderne le decisioni più chiare e verificabili. “L'autonomia valutativa non risulta indebolita quando le decisioni possono essere ricostruite e comprese; al contrario, acquista maggiore solidità proprio perché diventa possibile distinguere una valutazione professionale fondata da una determinazione insufficientemente istruita”.

Il Coordinamento conclude richiamando la necessità di conciliare personalizzazione didattica e rigore della valutazione. “La commissione deve conservare la responsabilità di accertare le competenze, ma tale responsabilità comprende anche il dovere di valutare in modo consapevole gli strumenti consentiti dalla normativa”.


di La Redazione


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