DSA, mappe durante le verifiche: una sentenza riapre il confronto su strumenti compensativi e inclusione
Il TAR Piemonte interviene sui materiali utilizzabili nelle prove. Una decisione che invita a riflettere sul ruolo del PDP e sulla necessità di accompagnare gli studenti nell’uso dei supporti.

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso di uno studente con dislessia e discalculia contro la non ammissione alla quinta, deliberata dopo una prova di recupero di Tecnologia meccanica e applicazioni conclusa con un 3. Al centro della controversia anche il mancato utilizzo delle mappe personali, che il ragazzo sosteneva di avere già adoperato durante l’anno con l’approvazione dell’insegnante. Con la sentenza n. 2120, pubblicata il 2 novembre 2026, i giudici hanno ritenuto legittimo l’operato della scuola, esaminando le caratteristiche dei materiali e i supporti effettivamente messi a disposizione durante la verifica.
Il Tribunale ha accertato che la docente aveva consentito la consultazione di schemi sostitutivi idonei al contenuto della prova, rispettando il Piano didattico personalizzato. L’insegnante aveva inoltre invitato l’allievo a predisporre una scheda di supporto per il recupero. I materiali personali erano stati invece considerati eccessivamente estesi, contenenti riassunti e sostanziali riproduzioni del testo di studio. Il PDP prevedeva, per la disciplina interessata, ausili per il calcolo, schemi, tabelle, mappe, formulari e diagrammi di flusso durante compiti e verifiche. Per il TAR, questa previsione "non si risolve nel diritto del beneficiario all’utilizzo di qualsiasi materiale di studio". Il punto riguarda la funzione dello strumento, che deve aiutare il ragazzo ad affrontare la prova in relazione alle sue difficoltà specifiche, consentendo comunque di valutarne la comprensione e la rielaborazione personale.
La non ammissione, inoltre, è stata confermata dopo l’esame di tutte le contestazioni, comprese quelle sulle attività di recupero e sulla motivazione della decisione. La scuola aveva documentato l’apertura delle iscrizioni ai corsi e il consiglio di classe aveva descritto le lacune, il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi e le ragioni che impedivano una proficua prosecuzione degli studi. La valutazione, precisa la sentenza, riguardava il percorso annuale dello studente.
La pronuncia non mette in discussione il diritto agli strumenti compensativi, riconosciuto dall’articolo 5 della legge 170/2010. La norma garantisce agli studenti con DSA una didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi, misure dispensative e forme adeguate di verifica e valutazione. Prevede inoltre che gli interventi siano monitorati periodicamente per verificarne l’efficacia. È dentro questa tutela che va letta la decisione, riferita all’adeguatezza dei materiali nella specifica prova. C’è poi un obbligo che riguarda direttamente il lavoro della scuola. L’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 5669/2011 richiede agli istituti di curare l’acquisizione delle competenze necessarie per utilizzare efficacemente gli strumenti compensativi. Consentire una mappa durante il compito è quindi un passaggio di un percorso che comprende insegnamento, esercizio e osservazione dei risultati. Per una famiglia significa poter chiedere come il figlio venga accompagnato nell’uso dei supporti, oltre a sapere quali siano previsti.
Il riferimento operativo è il PDP. L’articolo 5 dello stesso decreto prevede che la scuola espliciti gli interventi personalizzati, indicando gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. Il successivo articolo 6 stabilisce che la valutazione sia coerente con questi interventi e che le condizioni delle prove permettano allo studente di dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, con attenzione ai contenuti e alle difficoltà legate al disturbo.
Per questo il confronto tra docenti, ragazzo e famiglia dovrebbe entrare nel merito dei materiali durante l’anno. Quali supporti aiutano davvero? Lo studente riesce a orientarsi nella mappa e a spiegare i collegamenti? Se emergono problemi, come si può intervenire? Esaminare insieme un esempio e chiarirne le modalità d’uso lascia il tempo di apportare modifiche e provarne l’efficacia prima della verifica. La sentenza non stabilisce un numero massimo di parole o di pagine valido per tutte le mappe. Sarebbe quindi improprio ricavarne un modello identico per ogni ragazzo e per ogni disciplina. Occorre considerare le necessità individuali, quanto previsto dal PDP e la prestazione richiesta, distinguendo il supporto utile dai materiali che, nel caso concreto, sostituiscono ciò che la prova deve accertare. Anche a casa i genitori possono contribuire, ascoltando il figlio mentre espone un argomento e osservando dove incontra difficoltà.
Sono elementi da condividere con gli insegnanti per aiutarlo a costruire un metodo sempre più autonomo. Quando ogni compito richiede la presenza costante di un adulto, parlarne con la scuola può servire a capire che cosa rivedere nel percorso. L’inclusione prende forma quando le indicazioni del PDP diventano pratica quotidiana. Per uno studente significa arrivare alla verifica conoscendo gli strumenti sui quali può contare e sapendo come utilizzarli. Per scuola e famiglia significa affrontare le difficoltà mentre c’è ancora tempo per intervenire, affinché il diritto al supporto si traduca nella possibilità concreta di apprendere e mostrare la propria preparazione.
di La Redazione
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